Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende ampliare gli obiettivi raggiunti dalla legge n. 37 del 1974, che ha reso gratuito il trasporto del cane guida per i ciechi sui mezzi pubblici. Tale legge non va incontro ad una mera esigenza economica; cerca di migliorare la condizione dei ciechi facilitando la possibilità di spostarsi accompagnati dal cane guida per dare attuazione alla Costituzione e realizzare diritti di cittadinanza, alla mobilità e al lavoro.
Le politiche per l'accesso al lavoro e alle istituzioni, per il godimento dei diritti, per la lotta alla discriminazione vanno tutte integrate in vista dell'obiettivo di fare in modo che - in un modo o nell'altro, spesso approfittando di nuove tecnologie - i cittadini portatori di un handicap vivano nello stesso modo di coloro che si dicono e ritengono «normali».
Succede spesso, però, che quando si aprono i campi di nuove possibilità, su quei nuovi terreni di opportunità si riscontrino ostacoli che il legislatore non aveva previsto e che ne rendono difficoltoso lo sfruttamento. Si sono purtroppo verificati casi in cui la persona non vedente e utilizzatrice di cane guida ha trovato un impiego ed è poi incorsa in gravi difficoltà nell'esercitare il proprio diritto al lavoro proprio perché il datore di lavoro e i colleghi creavano problemi alla presenza del cane guida nell'azienda. Che senso ha che la società dia al cieco la gratuità del trasporto del cane sul mezzo
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pubblico e la possibilità di trovare un lavoro, se poi il cieco per andare al lavoro deve lasciare a casa il suo cane?
Spesso la questione della sistemazione del cane guida e la sua cura nell'orario di lavoro può essere risolta facilmente, a volta basta un po' di buon senso e di buona volontà; eppure incresciosi episodi sono poi sfociati in liti su cui si è dovuto pronunciare un magistrato, quando è chiaro che nel rispetto della Costituzione deve essere fatto ogni sforzo per facilitare il cittadino portatore di una disabilità. Sembrerebbe evidente a chiunque che il cieco deve poter accedere al posto di lavoro e che il datore di lavoro deve prevedere l'esistenza di una sistemazione minima adeguata per il cane guida: poiché nella pratica non è così, e per evitare che banali impuntature creino disagio agli utilizzatori dei cani guida, si propone la presente proposta di legge che va incontro a diversi problemi che possono sembrare piccoli e rivelarsi grandi per il cittadino disabile.
Il testo sostituisce la legge n. 37 del 1974, ampliando i settori di intervento della legge a riguardo dei cani guida per ciechi e ipovedenti.
Il comma 1 ribadisce la totale gratuità del trasporto sui mezzi pubblici del cane guida per i ciechi e la estende a istruttori e addestratori, per semplificare il loro lavoro. Il comma 2 aggiunge il posto di lavoro e gli uffici pubblici tra i luoghi in cui il privo di vista si può recare con il proprio cane guida, che per la legge oggi vigente ha diritto ad accedere solo agli esercizi aperti al pubblico, come se i ciechi potessero al massimo recarsi al caffè e al ristorante. Vi sono stati casi di ciechi che hanno avuto difficoltà lavorative perché - dipendenti pubblici - l'amministrazione si è opposta alla presenza del cane guida sul posto di lavoro e non ha preso quelle minime iniziative per assicurare che l'animale fosse vigilato e rifocillato anche con l'aiuto del cieco stesso (i motivi opposti sono stati i problemi sollevati dai colleghi di lavoro e le necessità di garantire assoluti livelli di igiene).
Il comma 3 contempla le sanzioni. I commi 4 e 5, i casi nei quali al cane deve essere o meno messa la museruola.
Il comma 6 prescrive la necessità dell'esistenza di un regolamento che preveda modalità e procedure per l'accesso nelle strutture pubbliche del cieco accompagnato dal cane guida, quale che sia la sua veste (utente, paziente o lavoratore).
Poiché per il non vedente il cane guida è di primaria importanza, il comma 7 stabilisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di tutte le spese connesse alle necessità sanitarie e diagnostiche dell'animale, quando sia legalmente registrato e munito del tesserino di riconoscimento numerato che accompagna il cane già dalla scuola di addestramento.
La presente proposta di legge ha come primo obiettivo quello di evitare che si presentino al privo di vista situazioni che non gli consentirebbero di esercitare i propri diritti di cittadino senza ingerenze, e soprattutto di evitare che si trovi costretto a rinunciare al proprio lavoro, cosa che l'attuale legge non garantisce e che vanifica l'impegno e il lavoro del cittadino disabile e dei tanti che credono e si adoperano per la sua piena integrazione nella società.
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