Onorevoli Colleghi! - Le società di persone, pur non interessate direttamente dalla riforma del diritto societario (prevista dalla legge delega n. 366 del 2001), non sono ad essa rimaste del tutto estranee, e ciò per almeno due ordini di ragioni.
In primo luogo, il legislatore è intervenuto in tema di disciplina delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, che ben possono coinvolgere società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice; ed è intervenuto affermando anche per esse la regola maggioritaria per l'adozione delle relative decisioni, in deroga al tradizionale principio dell'unanimità che le governa.
In secondo luogo, si è assistito a un mutamento di fisionomia della società per azioni e della società a responsabilità limitata, da cui è scaturita, negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della riforma, una rivisitazione dei rapporti tra queste due tipologie societarie. La società a responsabilità limitata si presta, oggi meglio che un tempo, quale strumento per l'esercizio di attività di impresa di medie dimensioni, caratterizzata da un'elevata rilevanza del ruolo individuale dei soci, come testimoniato, solo per fare qualche esempio, dalla possibilità di conferire a capitale opere o servizi, nonché di creare quote dotate di diritti particolari ad personam, in considerazione di scelte interamente rimesse all'autonomia privata. Si è verificato pertanto, secondo molti, un avvicinamento delle società di persone al modello di società a responsabilità limitata forgiato dal legislatore della riforma, pur nelle ancora evidenti diversità tipologiche.
Le considerazioni che precedono suggeriscono di operare un adeguamento delle norme che regolano il funzionamento delle decisioni dei soci nell'ambito delle