Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), che applicano gli enti locali, comuni e province, nei confronti di quanti, per esigenze diverse, lo richiedano è disciplinata dal decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Tale normativa prevede tariffe tabellari per metro quadro di suolo occupato, fissate ancora in lire, ferme al 1993, con limiti minimo e massimo e per importi decrescenti in base al numero di residenti.
Questa tassa è assai discussa, non tanto perché, com'è giusto che sia, coloro che chiedono di occupare un suolo pubblico, ad esempio per un esercizio commerciale (ristoranti, bar eccetera), non debbano pagare un corrispettivo, ma, piuttosto, perché questo è definito da tabelle e da criteri prefissati che ben poco hanno a che vedere con la reale appetibilità o con il beneficio che ne deriva all'utente fruitore.
È facile osservare, ad esempio, come il criterio che fissa fasce di tariffe per numero di abitanti sia ben distante dalla reale appetibilità delle aree che deriva, invece, da fattori commerciali che nulla hanno a che vedere con le dimensioni del comune e con la popolazione ivi residente. Si pensi ai celebri luoghi di villeggiatura, di mare o di montagna, situati in piccoli comuni, nei quali ottenere una porzione di piazza o di strada, con caratteristiche paesaggistiche di grande valore, significa garantirsi introiti sicuramente più elevati che nella periferia di una grande città.
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Non si comprende la «ratio» di siffatte norme che, oltretutto, ledono l'autonomia delle amministrazioni locali che, a buon diritto, chiedono di poter autonomamente fissare contenuti e limiti della tassa per l'occupazione, temporanea o permanente, del suolo pubblico di propria pertinenza in relazione all'importanza dei luoghi, alla loro appetibilità, alla domanda commerciale e, in definitiva, alla rimuneratività che dal loro utilizzo può derivare.
Del resto il demanio dello Stato, a fronte di richieste di concessione di suolo pubblico - molte piazze italiane appartengono proprio a questo tipo di demanio - indice bandi di gara al miglior offerente, sulla base di un valore stimato proprio in relazione all'appetibilità e, quindi, al valore di mercato dei siti e ciò sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.
L'insostenibilità della normativa vigente era già stata oggetto di un intervento da parte dell'articolo 51 del decreto legislativo 12 dicembre 1997 n. 446, che prevedeva l'abolizione della TOSAP; ma appena un anno dopo, con l'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la disposizione recata dal citato articolo 51 è stata abrogata forse perché la nuova disciplina introdotta risultava particolarmente macchinosa e dunque difficilmente applicabile.
La presente proposta di legge prevede, quindi, l'abrogazione delle norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e segnatamente, degli articoli 42, 43 e 45, che stabiliscono le classi di comuni e le tariffe minime e massime relative alla TOSAP, lasciando alla libera ed autonoma iniziativa degli enti locali la determinazione della TOSAP, al fine di consentire agli stessi enti di valutare meglio l'equità delle tariffe e le condizioni per la salvaguardia del decoro urbano.
La presente proposta di legge si compone di soli due articoli:
a) l'articolo 1 prevede l'abrogazione degli articoli 42, 43 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che definiscono le tariffe relative alla TOSAP e le loro fasce determinate per numero di abitanti;
b) l'articolo 2 demanda alle Amministrazioni locali l'autonoma determinazione delle tariffe relative alla TOSAP mediante proprio regolamento.
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