Onorevoli Colleghi! - In un momento di generale crisi finanziaria, quale l'attuale, non si può sottovalutare l'esistenza, da più parti sottolineata, delle difficoltà che un rilevante numero di enti locali ha nel rispettare il patto di stabilità interno (sembra che tale numero sia pari a circa il 50 per cento degli enti interessati), a cui si aggiunge l'aggravante della lentezza dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione in generale e di quella locale in particolare. Da «Il Sole 24 ore» di martedì 4 novembre 2008 (pagina 13) si apprende che le aziende che hanno problemi nei pagamenti con la pubblica amministrazione sono il 52 per cento (fonte Osservatorio su imprese e pubblica amministrazione), che il tempo medio è di 135 giorni (fonte ufficio studi della Confartigianato su dati Intrum Justitia European Payment Index 2008), che se nei settori delle infrastrutture e dell'edilizia, insieme con la sanità, si registrano, nell'ordine, le rispettive peggiori performance, in grave sofferenza sono anche le forniture diverse, la sicurezza, i servizi e simili. Sempre da «Il Sole 24 ore» di giovedì 15 gennaio 2009 si evidenzia (pagina 12) che «sessanta miliardi di liquidità bloccata, soprattutto per le piccole e medie imprese, sono una cifra che si commenta da sola. Possiamo solo immaginare cosa potrebbe significare, in positivo, lo sghiacciamento progressivo di questa montagna di denaro (qui ci si riferisce a quello degli enti locali, comuni e province, certamente di importo appena inferiore al 50 per cento di quello statale) da rimettere dentro i circuiti commerciali e a sostegno degli investimenti». Aggiunge poi lo stesso articolo che i comuni sono «stretti tra la necessità di pagare le imprese o rimandare un investimento essenziale, per non sforare il "patto di stabilità"».
1) riguarda gli enti che si trovano nella situazione di pre-dissesto (enti strutturalmente deficitari di cui agli articoli 242 e 243 del TUEL), come risultante dalle oggettive condizioni espresse dal bilancio di previsione (tabella prevista dalla lettera f ) del comma 1, dell'articolo 172 del TUEL);
2) tende, ove non fosse ancora in intervenuta, a prevenire la dichiarazione del dissesto;
3) offre agli enti un'opportunità quale quella del mutuo - nella forma particolare evidenziata - anche in eccedenza ai limiti ma in base a un'adeguata e approvata programmazione che attesti la capacità di sopportare il relativo reintegro della cassa, ora non prevista, anzi non percorribile;
4) rende possibile una soluzione che mette in pregio l'autonomia dei singoli enti;
5) impone agli enti l'assunzione di responsabilità;
6) impone un puntuale controllo sulla programmazione del risanamento: controllo preventivo (esterno, corrispondente ai princìpi della normativa vigente), in itinere (controllo interno) e successivo (controllo interno ed esterno), diretto proprio a garantire il corretto uso di tale autonomia;
7) modifica sostanzialmente il diritto fallimentare pubblico (se di questo si può parlare);
8) introduce una semplificazione, importante, del percorso di estinzione dei debiti attraverso la programmazione controllata applicata per l'occasione;
9) introduce anche, sostanzialmente, una forma di concordato preventivo, dal momento che rende possibile l'estensione di queste regole alla condizione di pre-dissesto;
10) sostituisce un astratto (quello attuale) controllo sulla capacità di contrarre debiti del comune e di ricostituire la cassa, con l'effettiva verifica di tale capacità e della solvibilità dell'ente, operata dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e fondata sul programma di risanamento;
11) applica l'istituto all'intera massa passiva, garantendo la «par condicio creditorum» sia nelle procedure del dissesto che in quelle del pre-dissesto;
12) consente una maggiore flessibilità e agevola soluzioni di risanamento alternative rispetto a quelle in uso, al fine di prevenire e di evitare l'effetto traumatico del dissesto o, quando sia dichiarato, al fine di attutirne gli effetti accelerando l'uscita da tale situazione;
13) offre ai comuni la possibilità di programmare il risanamento per ricondurre «in bonis» la gestione dell'ente, attraverso questa particolare forma di indebitamento che si configura sostanzialmente - e almeno in parte - come anticipazione di cassa, sia pur nella forma garantista del mutuo, atteso l'alto tasso del rischio:
a) per il pagamento di passività pregresse, in eccedenza ai limiti già normalmente previsti dalla legge (articolo 256, comma 5, del TUEL), passività che provengono anche da sentenze o da debiti per oneri correnti;
b) per la ricostituzione della cassa e dei fondi a destinazione vincolata;
14) in ogni caso, fa salvi gli eventuali giudizi di responsabilità nei confronti di chi ha determinato e ha concorso a determinare l'insorgenza del dissesto o del pre-dissesto;
15) prevede che il debito (il mutuo ovvero l'indebitamento sostanzialmente per cassa):
a) sia contratto con l'istituto di credito che gestisce la tesoreria;
b) sia a totale carico dell'ente e, quindi, senza oneri per lo Stato;
c) sia stato approvato con apposito provvedimento motivato del Ministro dell'interno insieme con il programma di risanamento;
16) stabilisce che il programma stesso preveda a carico dell'ente i controlli esterni sanciti per gli enti in dissesto;
17) prescrive che sia previsto nel programma di risanamento, ed espressamente approvato con il provvedimento del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il monitoraggio del programma stesso e le relative modalità, attraverso i controlli interni di cui all'articolo 147 del TUEL, ai quali presiede la commissione straordinaria di liquidità (CSL): eventuali specifiche sottocommissioni necessarie per tale controllo dovranno essere nominate con le stesse modalità di nomina della CSL e saranno composte esclusivamente da membri esterni all'ente;
18) prevede che la commissione certifichi la massa attiva e passiva, provvedendo inoltre alla liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili nelle forme previste dal titolo VIII della parte seconda del TUEL;
19) fa salve, ovviamente, le limitazioni previste dall'articolo 249 del TUEL per la contrazione di nuovi mutui;
20) stabilisce che la CSL, ed eventualmente la sottocommissione per controlli interni se costituita, rendano al Ministro dell'interno il proprio parere in ordine al piano di risanamento entro e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione; in difetto il Ministro dell'interno provvede ugualmente;
21) impedisce ogni assunzione di oneri a carico dello Stato attraverso l'espresso divieto e attraverso il sistema «dell'apertura di credito autofinanziata a lungo termine», garantita e gestita con le economie e con le maggiori entrate;
22) permette interventi di natura economica e finanziaria, ad esempio mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo perequativo nazionale delle risorse destinate allo sviluppo e all'incentivazione della ripresa economica;
23) consente la formazione di una banca dati, indispensabile per affrontare la riforma delle autonomie in senso federalista e la messa a punto, e a regime, del diritto fallimentare in materia di pubblica amministrazione locale;
24) realizza consistenti economie di spesa, evitando la contrazione di servizi, per il risanamento del bilancio e per il finanziamento della ripresa e dello sviluppo dell'economia locale, che è uno dei volani di quella nazionale;
25) introduce il principio degli «incentivi autoprodotti, autofinanziati e autoregolati» a carico del bilancio dello stesso ente locale. Incentivi possibili nei limiti di una percentuale, da definire in sede di redazione del programma e del piano di sviluppo, delle economie effettivamente realizzate e per il tempo in cui si producono, quali:
a) riduzione di tariffe e di tasse comunali in favore delle imprese in relazione al tasso di occupazione;
b) riduzione, in favore delle imprese, delle percentuali relative alle imposte addizionali;
c) benefìci, in favore delle imprese, nella definizione degli accordi aventi ad oggetto miglioramenti tariffari convenzionati con fornitori di energia, di comunicazioni e simili;
26) introduce il principio dei disincentivi quali interventi sulla remunerazione e sulle indennità per dirigenti e amministratori, non escludendo l'introduzione, anche in via sperimentale, degli indicatori di prodotto risultanti dalla valutazione di quozienti relativi a prodotti e a servizi, a costo della produzione e a monitoraggio della soddisfazione, funzionali
27) istituisce, infine, la CSL a livello nazionale, articolata, in caso di necessità, in sottocommissioni decentrate, di norma regionali, con funzioni di indirizzo e di coordinamento dei percorsi gestionali connessi con il risanamento e con lo sviluppo, programmati e approvati dal competente Ministro.
In merito alla sfera dell'autonomia degli enti locali la normativa proposta assolve puntualmente ai fini elencati ma lo fa attraverso la volontaria adesione dell'ente interessato il quale è, in piena autonomia, anche arbitro delle relative modalità, con il limite dettato dal criterio di carattere generale e di coordinamento del sistema della finanza pubblica, contenuto nella normativa. A meglio chiarire questo aspetto vale quanto di seguito esposto in relazione al divieto di cui allo stesso articolo 119 della Costituzione.
Per quanto attiene il finanziamento delle spese correnti mediante l'indebitamento riservato esclusivamente alle spese di investimento, l'ente locale può predisporre il programma di risanamento (che sarà approvato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) e provvede a finanziarlo attraverso la razionalizzazione delle entrate e delle spese, nonché attraverso il contenimento di queste ultime. Il principio cui attenersi, tuttavia, non è generico poiché nel programma deve essere inserito il vincolo delle maggiori entrate, specificamente individuate, e delle minori spese, altrettanto specificamente individuate, finalizzato esclusivamente alla ricostituzione della cassa che è stata utilizzata (o man mano che viene utilizzata) per fronteggiare l'entità della massa passiva (il risanamento), consolidata secondo l'attuale normativa e definita dalla commissione. Tali risorse, attenendo a un indebitamento che è più vicino alla figura dell'anticipazione di cassa che al mutuo, utilizza di quest'ultimo le garanzie. Le risorse stesse sono, in ogni caso, gestite dal tesoriere secondo lo schema del programma di risanamento adottato dall'ente ed approvato dal Ministro dell'interno, sentiti i Ministri per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e per i rapporti con le regioni, programma che non è revocabile.
La figura giuridica dell'operazione (tra il mutuo in senso stretto e l'anticipazione di cassa) si potrebbe probabilmente ascrivere - come meglio in seguito analizzato - a uno schema finanziario autonomo che si fonda sulla straordinarietà del caso al quale lo si vuol applicare e solo a quello, altrimenti non estensibile.
Tutto il resto, come effetti sanzionatori, procedure, controlli e interventi terzi sulla gestione del dissesto e sull'ente locale stesso resta disciplinato dal TUEL e, per quanto riguarda il contenuto specifico del programma di risanamento, esso è previsto dalla normativa proposta.
In ordine al ricorso all'anticipazione di cassa lunga tipo mutuo per fronteggiare anche spese non di investimento già sostenute, la normativa, riaffermando l'obbligo nei confronti dell'ente di procedere al risanamento con mezzi del tutto propri, potrebbe scoraggiare sia il pre-dissesto che il dissesto stesso.
L'utilità del sistema si può misurare in funzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione. Infatti non si tratta di incrementare l'indebitamento dell'ente ma di razionalizzare il sistema delle entrate a fronte di quello delle uscite, con uno strumento che permetta la fattibilità, la programmabilità, il controllo e, in una parola, l'effettività.
Difatti, nel caso di cui si discute, non si ricorre agli strumenti tradizionali di finanziamento del mutuo, né dell'apertura di credito e neppure dell'anticipazione di cassa. Si tratta di un'operazione ascrivibile, da un lato, alla generalissima categoria del credito e, dall'altro, a quella dell'indebitamento, ma la cui connotazione, se pur preleva aspetti dei vari istituti indicati combinandoli tra loro in modo diverso e nuovo, è quella di un istituto innominato, inedito e innovativo.
1) un'apertura di credito di cui si fa carico l'istituto di credito che cura la tesoreria che, allo scopo, può associarsi con altri istituti di credito a tutela del rischio dei quali, tuttavia, resta capofila;
2) l'apertura di credito è gestita dal tesoriere che eroga le risorse, come disposto dal programma di risanamento approvato, man mano che provengono gli ordinativi in favore dei creditori di cui alla massa passiva, certificata dalla CSL e comunicata al tesoriere stesso, il quale verifica la correttezza del pagamento;
3) la scopertura di cassa che così si produce, mentre viene contabilizzata autonomamente pur facendo parte del bilancio stabilmente riequilibrato, viene ricostituita a cura del tesoriere che in via diretta e autonoma, allo scopo utilizza le maggiori entrate e le economie puntualmente indicate nel programma di estinzione il quale, una volta approvato, è notificato al tesoriere che lo sottoscrive per accettazione e per assunzione della responsabilità della gestione allo stesso affidata;
4) il credito così realizzato assorbe le delegazioni di pagamento ancora disponibili che, ope legis, operano in favore del tesoriere, e quelle che in prosieguo si saranno liberate per l'estinzione di altri indebitamenti, fino alla concorrenza del debito complessivo che, comunque, è garantito anche da quanto previsto al punto 3);
5) il bilancio di previsione viene così finalizzato, prima di tutto, al risanamento, prevedendo anche, affinché il risanamento sia reale, adeguati strumenti per lo sviluppo;
6) i soggetti gestori del sistema bilancio, fino al risanamento compiuto, il cui termine è esattamente corrispondente a quello indicato ed approvato con il programma di risanamento, sono:
a) l'amministrazione comunale (anche eventualmente commissariata) per la generalità delle funzioni, dell'autonomia e delle rispettive responsabilità;
b) la CSL per le funzioni attribuitegli dal TUEL e per quelle aggiuntive indicate dalla normativa proposta;
c) il tesoriere per le funzioni attribuitegli dal TUEL e per quelle aggiuntive indicate dalla normativa proposta. Ciascuno di tali soggetti, dunque, secondo le proprie competenze, utilizza:
I) alcune prescrizioni proprie del mutuo; come indicato ai punti 4) e 5) e al presente punto;
II) alcune prescrizioni proprie dell'apertura di credito; come indicato ai punti 1) e 2) e al presente punto;
III) alcune prescrizioni proprie dell'anticipazione di tesoreria, come indicato ai punti 2) e 3) e al presente punto. Tali figure, terze rispetto all'ente, deputate all'approvazione del programma di risanamento, al controllo della sua esecuzione e alla concessione del finanziamento eventuale, partecipano e utilizzano in modo più pregnante il sistema del controllo interno in quanto anche esse sono collocate all'interno del processo di risanamento. Il sistema del controllo interno, di cui si ribadisce la necessità, è considerato nella forma prevista dal TUEL;
7) quale primo approccio al relativo sistema, un criterio che punta alla terzietà del sistema di controllo interno e un processo che potrebbe condurre, perfino, alla terzietà del soggetto abilitato o competente alla declaratoria del dissesto;
8) la funzione di coordinamento a livello nazionale, da un lato dell'effettiva esistenza presso ciascun ente locale del sistema di controllo interno e, dall'altro, della declaratoria di dissesto e delle relative conseguenze, funzioni che in tale valenza diacronica assumono valore organizzativo (per entrambi i livelli: proprio e di generale coordinamento) e che, dunque, postulano la necessaria presenza,
a) la Commissione straordinaria di certificazione nazionale (articolabile in sezioni regionali a seconda delle eventuali necessità);
b) il Ministro dell'interno;
c) il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
d) il Ministro per i rapporti con le regioni.
Il sistema che si vorrebbe introdurre mantiene l'assetto garantista dell'attuale coordinamento statale e generale in materia di finanza locale, postula e impone un rafforzamento del sistema del controllo interno, nel pieno rispetto dell'autonomia, e sollecita l'assunzione del ruolo autonomistico effettivo degli enti locali nel contesto della loro responsabilità connessa con la buona amministrazione anche in funzione dello sviluppo.