Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si incentra sulla questione relativa alla valutazione delle rimanenze di magazzino. Le associazioni degli esercenti, nonché le attività del settore della moda hanno sollecitato la risoluzione di questo problema, che è per loro di grandissima rilevanza economica. I prodotti della moda hanno difatti una «vita economica» generalmente della durata di pochi mesi, dopo di che il loro valore di mercato tende verso lo zero assoluto, costringendo il commerciante a trascinarsi contabilmente negli anni a seguire un magazzino che dal punto di vista economico è solamente virtuale, dato che il consumatore non acquista mai a prezzo pieno un articolo che non sia della stagione corrente, e progressivamente tende a rifiutarlo anche a prescindere dalle più invitanti riduzioni di prezzo.
      Su questo fenomeno, l'amministrazione finanziaria non è peraltro ancora intervenuta in modo definitivo, limitandosi in concreto a varare alcune circolari di chiarimento che, comunque, ne confermano la sostanza. In tale senso l'allora Ministero delle finanze con la circolare n. 110/F del 21 maggio 1993 ha evidenziato che, relativamente agli studi di settore sulla vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori, sulla base delle indicazioni fornite da una commissione di esperti, è opportuno tenere presente l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite a stock e della composizione percentuale, secondo l'anno

 

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di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci. Con una seconda circolare dell'8 giugno 2000, n. 121/E, il medesimo Ministero ha confermato che nel settore del commercio al dettaglio è stato rilevato che «per le attività caratterizzate dal fenomeno moda il valore contabile delle merci che compongono il magazzino spesso non corrisponde a quello commerciale, in quanto i prodotti acquistati diversi anni prima subiscono un sensibile deprezzamento determinato dalla forte influenza di tali fenomeni».
      Un'equa gestione delle rimanenze è divenuta oggi una esigenza imprescindibile per le oltre 160.000 piccole imprese commerciali del settore. Solo teoricamente le disposizioni fiscali attualmente in vigore permettono agli esercenti attività di commercio nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di procedere a svalutazioni di magazzino, vale a dire la valutazione delle giacenze di magazzino con valori inferiori a quelli di costo, in quanto per la determinazione del valore normale di tali beni occorre un confronto con il loro costo di acquisto.
      La presente proposta di legge si rifà a quanto già previsto per il settore editoriale, fissando prudenti e certi indici di svalutazione, con l'obiettivo di evitare, da un lato, perdite di gettito provocate da svalutazioni arbitrarie ed eccessive e, dall'altro lato, defatiganti e inutili contenziosi, dando linee di comportamento sia ai contribuenti che agli uffici fiscali preposti alle verifiche.
      Proponiamo pertanto di intervenire sull'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze definisca i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto, in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio fissando con periodicità annuale la percentuale progressiva di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali, in modo da allinearsi al valore effettivo delle giacenze. Dopo il quarto anno le giacenze devono essere distrutte, a meno che le stesse siano donate a organizzazioni umanitarie, nel qual caso il loro valore è pari a zero.
 

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