Onorevoli Colleghi! - Il comparto sanitario militare, sebbene oggetto di alcune proposte di riordino volte a riconfigurarlo in linea con le esigenze dello strumento militare odierno e con i profondi mutamenti avvenuti in campo sanitario, è rimasto, nei fatti, immune a tutti i cambiamenti dell'assetto organizzativo militare, tanto da far ritenere, al momento, il riordino della sanità militare un provvedimento di carattere assolutamente cogente, prioritario tra quelli da attuare nei riguardi delle Forze armate, anche alla luce del disallineamento nella gestione sanitaria e informativa in materia di tutela della salute del personale.
      L'attuale modello di gestione e di organizzazione risale infatti al 1932, anno di emanazione del Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare, di cui al regio decreto 17 novembre 1932, ancora vigente, e rende quanto mai evidenti la necessità di agire e l'urgenza del caso.
      Nel tempo, infatti, si sono sovrapposti una serie di provvedimenti, creando spesso ridondanze ed eccessi di struttura, con costi sia in termini economici che di morale per il personale della sanità militare.
      È inoltre opportuno fare presente che sono lievitate, a differenza di tutte le altre strutture dello Stato, le strutture organizzative create per posizionare gli oltre quarantatré ufficiali generali medici delle Forze armate: una cifra spropositata al confronto del personale sanitario, pari in tutta Italia a circa 1.600 ufficiali medici e a circa 2.000 sottufficiali infermieri. Una cifra enorme, tra l'altro mai raggiunta in precedenza, di generali medici, tenuto presente che di fatto esiste un solo ospedale militare, il policlinico militare di Roma.

 

Pag. 2


      Vale inoltre ricordare che gli organici sanitari non tengono in alcun conto i carichi di lavoro, poiché non è stato mai emanato un provvedimento organico, volto a definire la necessità di personale in linea con le reali esigenze. Normalmente un ospedale di circa 1.000 unità di personale ha almeno 250 posti letto, ma il policlinico militare risulta avere una cifra di poco superiore ai 100 posti letto disponibili. Si è inoltre assistito nel tempo a una complessiva svolta medico-legale della sanità militare, che ha visto la chiusura di strutture ospedaliere ambulatoriali per fare posto a commissioni che hanno portato a un aumento di personale, tra l'altro non in possesso delle peculiari specializzazioni per esercitare le funzioni del caso.
      Con una serie di provvedimenti e di direttive del Capo di stato maggiore della difesa, si è cercato di proporre un quadro generale più snello, ma che tuttavia presenta notevoli difficoltà di attuazione. Il modello attuato sembra infatti portare a un'eccessiva presenza della componente medico-legale a sfavore della componente preventiva, operativa e clinico-assistenziale.
      Nonostante tali provvedimenti abbiano imposto una configurazione interforze sono sopravvissuti, e spesso sono stati nuovamente istituiti, enti quali gli istituti medico-legali, la commissione sanitaria d'appello dell'aeronautica militare (AM), la commissione medico-centrale della marina militare (MM) e il collegio medico-legale del Ministero della difesa, che hanno carichi di lavoro bassissimi rispetto all'organico, ma con molti dirigenti medici militari.
      Merita di essere segnalata anche la modalità di indiscriminata attività extraprofessionale del personale medico militare, che per alcuni assume rilievo prioritario rispetto al servizio di istituto.
      L'attuale quadro, altresì, in particolare per quello che riguarda le cariche dirigenziali sanitarie militari, non tiene in alcun conto il mutamento delle Forze armate, specie in termini di numeri organici. Infatti le promozioni sono ancora attuate sulla base del decreto legislativo n. 490 del 1997 adottato in un'epoca in cui erano previste la leva obbligatoria e le conseguenti visite mediche, quindi una mole di lavoro decisamente maggiore rispetto all'attuale.
      Il problema fondamentale, tuttavia, è che si è adottata una strategia contraria alle attuali strategie di sviluppo della sanità. La prevenzione della salute del personale è di fatto non adeguatamente curata, così come non risulta curata la documentazione sulla situazione sanitaria di ogni appartenente alle Forze armate.
      Si pensi che per il personale che opera in teatro operativo molto raramente viene fatto un controllo sulle patologie sofferte anche per causa di servizio.
      Dal punto di vista organizzativo risulta esistente, in area interforze, la Direzione generale della sanità militare, organo dell'area tecnico-amministrativa cui, in via sperimentale, si è affiancato l'Ufficio generale della sanità militare dello stato maggiore della difesa (ulteriori cinque dirigenti medici), per l'assolvimento di funzioni di fatto similari.
      Sempre in area centrale risulta esistente la figura di consigliere del Ministro della difesa per la sanità militare, svolta dallo stesso soggetto da almeno dieci anni.
      Si aggiungono, ancora, la divisione sanitaria del Comando operativo di vertice interforze e gli ispettorati e comandi di vertice sanitario di Forza armata, la cui funzione sembra via via affievolirsi ed è legata a compiti di divulgazione di direttive che pervengono dagli organi di vertice interforze.
      A tutto ciò si aggiunge che di fatto le diverse infermerie hanno una linea gerarchica e funzionale molto diversa e ciò rende complesse le relazioni tra componente sanitaria militare e componente operativa.
      La presente proposta di legge è intesa a conferire al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le rappresentanze del personale e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riordino del servizio sanitario militare, secondo precisi princìpi e criteri direttivi.
 

Pag. 3


      Le competenze relative all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari delle Forze armate sono mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 6, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
      La disciplina proposta, nel rispetto delle competenze e delle autonomie riconosciute dalle norme costituzionali, è diretta altresì a inserire proficuamente la sanità militare nel campo della ricerca e nel settore delle emergenze connesse con azioni belliche e terroristiche in relazione alle attività di prevenzione, assistenza e cura.
      La presente proposta di legge, oltre a ristabilire le fondamenta e a prevedere il riordino di un prezioso servizio a carico della popolazione militare, affronta altresì le problematiche sanitarie derivanti dall'impiego di tale servizio anche in campo internazionale, dati i numerosi interventi che le nostre Forze armate effettuano all'estero.
      La complessità dell'intervento di riordino, che coinvolge profili tecnici relativi alla struttura organizzativa delle Forze armate e alla disciplina giuridica del personale, rende opportuno il ricorso allo strumento della delega legislativa.
      Coerentemente con quanto evidenziato, l'organizzazione della sanità militare dovrà assumere una connotazione ancora di più interforze, secondo un modello già ampiamente sperimentato in altri Paesi, ma mantenendo le peculiarità di Forza armata.
      Andando ad analizzare la presente proposta di legge, l'articolo 1 stabilisce la missione della sanità militare, esplicitando i settori peculiari di attività.
      I successivi articoli definiscono le strutture di vertice sanitario interforze e le strutture dipendenti, le strutture sanitarie di Forza armata e i rispettivi limiti di competenza.
      Il Servizio sanitario militare, come delineato, fa capo al Comando di vertice sanitario militare interforze - posto alle dipendenze gerarchiche del Capo di stato maggiore della difesa e funzionalmente dal Segretario generale della difesa - che, quale organo di vertice dell'intero Servizio, svolge compiti di direzione tecnico-amministrativa, di pianificazione e di coordinamento dell'attività sanitaria, nonché di gestione delle risorse dello stesso Servizio. L'istituzione del citato comando, risponde a criteri di ottimizzazione e di razionalizzazione organizzative, in quanto consente una politica organica di gestione e un ottimale utilizzo delle risorse della sanità militare, finora amministrata «per comparti» dalle singole Forze armate.
      Attualmente le competenze in materia di sanità militare sono attribuite, a livello centrale, alla direzione generale della sanità militare, disciplinata dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145.
      La direzione generale sovrintende all'attività sanitaria militare di prevenzione e cura, all'attività medico-legale, alla ricerca scientifica, alla formazione del personale tecnico specializzato, svolgendo, altresì, attività di studio, sviluppo tecnico e approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici; gestisce inoltre le relative attività di natura contrattuale e finanziaria.
      Le specifiche attribuzioni in materia sono esercitate, a livello territoriale, da ciascuna Forza armata come precisato in premessa.
      L'istituzione del Comando di vertice sanitario militare interforze permetterà di unificate con una struttura snella e flessibile tutte le funzioni di vertice, riducendo di molto la componente dirigenziale.
      In sintesi, si indicano gli enti da sopprimere e da raccordare:

          1) la direzione generale della sanità militare;

          2) l'Ufficio generale della sanità militare dello stato maggiore della difesa;

          3) il dipartimento di sanità del comando logistico dell'esercito;

          4) l'ispettorato di sanità della MM;

          5) il servizio sanitario del comando logistico dell'AM;

 

Pag. 4

          6) l'ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico;

          7) la direzione di sanità dell'Arma dei carabinieri;

          8) la scuola di sanità e veterinaria militare e ogni componente di formazione sanitaria presente nelle accademie e negli istituti di formazione;

          9) il centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'esercito e ogni componente di ricerca sanitaria presente nelle Forze armate;

          10) il centro di prevenzione e controllo delle malattie;

          11) il comitato per la ricerca sanitaria interforze;

          12) il comitato per la formazione sanitaria interforze;

          13) ogni altro comitato e gruppo di lavoro costituito anche in fase sperimentale attinente il comparto sanitario militare.

      Con la soppressione di tali enti, molti medici e infermieri verrebbero recuperati a svolgere le funzioni prioritarie per cui sono stati formati, ossia la salvaguardia della salute del personale.
      Alle dipendenze del Comando di vertice sono costituiti tre centri interdipartimentali, per la formazione, per la ricerca e per la sicurezza sanitaria. È altresì costituito un reparto sanitario di intervento rapido, quale unità sanitaria mobile per emergenze operative interne ed esterne al territorio nazionale; questa nuova articolazione permetterà la contestuale soppressione degli istituti di formazione e ricerca di Forza armata, con conseguenti economie di scala, nell'ordine della soppressione di almeno due strutture organizzative per Forza armata.
      L'articolazione a livello di Forza armata comprende: una direzione sanitaria presso ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, alle dipendenze del relativo Capo di stato maggiore ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con compiti di direzione e di coordinamento delle attività del Servizio sanitario militare presso la Forza armata o l'Arma dei carabinieri.
      Da ciascuna direzione sanitaria di Forza armata dipendono gli eventuali centri ospedalieri, gli organi sanitari di grande unità, i centri specializzati di preminente interesse di Forza armata, anche ai fini dell'accertamento di specifiche idoneità, le infermerie di corpo e le unità sanitarie campali o imbarcate, che forniscono l'assistenza sanitaria primaria in patria e all'estero.
      Con riguardo al personale sanitario, il principio e criterio direttivo della delega è quello relativo al riordino dei ruoli, mediante il mantenimento dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario nell'attuale configurazione. A questi Corpi viene affiancata, a livello di Forza armata, ed eventualmente anche di Arma dei carabinieri, l'istituzione del Corpo infermieristico e tecnico, in conformità a quanto già presente nella quasi totalità degli Stati aderenti all'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO), in adesione ai princìpi di valorizzazione e di responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo di tale personale stabiliti con le leggi n. 251 del 2000 e n. 43 del 2006, nei limiti delle attuali consistenze organiche degli ufficiali delle Forze armate e comunque senza oneri aggiuntivi rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo.
      La disciplina relativa ai nuovi ruoli dovrà contemplare le modalità di trasferimento del personale e definire le consistenze organiche dei singoli gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, in armonia con quanto previsto, rispettivamente, per i ruoli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri dai decreti legislativi n. 490 del 1997 e n. 298 del 2000, tenendo conto del trasferimento del personale sottufficiale di cui al decreto legislativo n. 196 del 1995. Ferma restando l'opportunità di continuare ad avvalersi del suddetto personale, è stato ritenuto necessario prevedere

 

Pag. 5

la volontarietà del transito in ragione del diverso profilo dei nuovi ruoli, che comporta un vero e proprio cambiamento di status degli interessati, per i quali, attualmente, la specializzazione di carattere sanitario è aggiuntiva rispetto alle funzioni proprie della Forza armata e del ruolo di appartenenza.
      Ulteriori princìpi e criteri direttivi del riordino sono quelli della complementarietà e dell'integrazione del Servizio sanitario militare con quello nazionale, della promozione di forme di collaborazione con le università degli studi e con gli istituti scientifici nei settori della ricerca e della formazione, nonché della facoltà del personale sanitario di svolgere attività professionale libera o in regime di convenzione.
      L'attuazione della riforma del Servizio sanitario militare non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Si prevede che il riordino delle strutture, eliminando ridondanze organizzative e gestionali, determinerà, al contrario, risparmi di spesa derivanti da un razionale utilizzo delle risorse, mentre il riordino delle carriere del personale è realizzato nel rispetto delle attuali consistenze organiche.
      Il provvedimento, altresì, non incide immediatamente sulla normativa vigente, essendo tale effetto conseguente all'adozione dei decreti legislativi attuativi.
 

Pag. 6