Onorevoli Colleghi! — Scopo della presente proposta di legge è quello di potenziare l'azione del Ministero degli affari esteri (MAE) in materia di iniziative e di attività in favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti, mirate specialmente alle iniziative scolastiche e alle attività di assistenza scolastica, con particolare riferimento ai corsi per connazionali all'estero, sia di perfezionamento che per principianti. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del MAE si occupa della promozione linguistico-culturale in favore della collettività italiana all'estero, che è svolta principalmente tramite i corsi di lingua e di cultura italiane previsti dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 (nel quale è confluita la legge n. 153 del 1971), che con la presente proposta di legge si modifica, e dalla circolare della citata Direzione generale del MAE n. 13 del 7 agosto 2003. Sono realizzate 34.791 attività di insegnamento e di sostegno scolastico in 35 Paesi, che possono essere gestite da enti, associazioni, comitati e scuole locali, ai quali il MAE concede contributi a valere sul capitolo 3153: la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha, infatti, erogato più di 294 contributi per il funzionamento dei corsi e per la retribuzione dei docenti locali, ma questo va implementato in favore di questi ultimi sia per favorirne la maggiore occupazione, sia a sostegno dei loro redditi con funzione sociale, sia per economizzare le spese del MAE, che può avvalersi proficuamente di
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loro in misura maggiore e con costi contenuti rispetto al personale di ruolo inviato dall'Italia. Per l'attuazione dei corsi di lingua e di cultura italiane sono impiegati soprattutto dei docenti locali, non di ruolo, assunti direttamente, sulla base della normativa locale, da enti gestori (circa 260) e dal personale di ruolo inviato dall'Italia: per l'esattezza, 74 dirigenti scolastici, 299 docenti e 63 unità di personale amministrativo, una cifra che potrebbe essere ben più contenuta. Ai docenti – circa 6.500 unità – è richiesto un titolo di studio valido per l'insegnamento; essi potrebbero essere più proficuamente utilizzati per l'insegnamento al personale locale che potrebbe frequentare appositi corsi triennali per poi essere abilitato all'insegnamento, assunto e insegnare ai nostri connazionali. In alcuni casi – più di frequente nei Paesi europei – i corsi sono affidati a insegnanti di ruolo, distaccati presso il MAE e assegnati alle varie sedi consolari. Gli allievi interessati alle attività dei corsi sono circa 647.444 in tutto il mondo, una cifra ragguardevole; in Argentina i nostri connazionali sono assai attaccati alla patria e alla madrelingua e devono essere quindi indirizzati a rafforzare culturalmente questo legame. La vigilanza e il controllo dei corsi sono assicurati dal consolato italiano territorialmente competente, presso il quale sono istituiti uffici scolastici dove opera personale scolastico di ruolo dirigente, amministrativo e docente. I corsi di lingua e di cultura italiane sono organizzati dal MAE in favore dei connazionali all'estero e dei loro congiunti e assolvono eminentemente la funzione di mantenere vivo il loro legame con la lingua di origine e con la madrepatria: fine encomiabile e ciò ancora di più se l'insegnamento fosse affidato a personale locale appositamente addestrato. Negli ultimi anni, oltre a perseguire questo obiettivo specifico, i corsi sono diventati uno strumento fondamentale nella strategia generale di diffusione della lingua italiana e questo è molto importante a tutti i livelli, perché mantenere il legame culturale e linguistico con la madrepatria è una missione sociale determinante. A tale riguardo è maturata la consapevolezza dell'importanza del ruolo delle nostre collettività (Consiglio generale degli italiani all'estero, comitati degli italiani residenti all'estero e associazioni) per il successo dell'integrazione dei corsi nell'offerta formativa locale, favorendo l'incremento del numero di scuole all'estero nelle quali è insegnata la lingua italiana, preferibilmente utilizzando personale docente locale abilitato e appositamente formato. Il MAE promuove, dove è maggiormente presente la comunità italiana, la stipula di convenzioni tra i consolati italiani e le autorità scolastiche locali per regolare l'inserimento dell'insegnamento della lingua italiana nei sistemi scolastici locali e per favorirne il riconoscimento del valore curricolare. A tal fine la parte italiana contribuisce con la formazione dei docenti locali – che la presente proposta di legge favorisce – e con la fornitura di materiale didattico. I Paesi che manifestano maggiore interesse a tali convenzioni sono soprattutto Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti d'America. Queste convenzioni, che coinvolgono più direttamente le autorità scolastiche locali, raggiungono un duplice scopo: da un lato garantiscono maggiormente l'inserimento dell'insegnamento della lingua italiana nel sistema scolastico locale e il perfezionamento della lingua italiana con conseguente ampliamento dell'utenza, nonché il mantenimento nel tessuto socio-culturale della madrepatria; dall'altro lato consentono al MAE di liberare risorse per estendere l'offerta di corsi di lingua e di cultura italiane in altre aree geografiche, ma con un contenimento di costi rispetto alle scuole italiane all'estero. Il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, regolamenta tali iniziative scolastiche, formative e culturali nella parte V, scuole italiane all'estero, titolo I, istituzione ed ordinamento, capo I, disposizioni generali. In particolare così dispone l'articolo 625 – rubricato «Istituzioni scolastiche ed educative – Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti»: «1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
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2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. 3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati». Inoltre, all'articolo 626, rubricato «Amministrazione, coordinamento e vigilanza», è disposto che: «1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 625 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità. 2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza».
Il personale contingentato andrebbe ridotto e il tetto massimo di 100 unità dovrebbe essere ridotto a seconda delle reali esigenze. Come si è visto, per attuare le iniziative scolastiche in favore dei connazionali all'estero, è impiegato un sostanzioso contingente di personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e dell'amministrazione universitaria, mentre è scarso l'esempio di docenti locali, non di ruolo, assunti direttamente, sulla base della normativa locale, da enti gestori. Questo comporta una serie di pesanti oneri accessori: assegno di sede all'estero, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e altri aumenti per situazioni di famiglia del 20 per cento, contributi per spese abitative, rimborsi per spese di viaggio per e dall'Italia, indennità di sistemazione all'atto dell'assunzione in servizio in ciascuna sede all'estero, provvidenze scolastiche eccetera. È di tutta evidenza che si potrebbero ottenere notevoli risparmi per il MAE non applicando letteralmente le norme citate ma, con opportune modifiche delle stesse, istituendo, ai fini dell'amministrazione, coordinamento e vigilanza e delle relative iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica, appositi corsi per la formazione dei docenti locali, utilizzando in tal modo solo una minima parte del contingente di personale da inviare all'estero. Esso verrebbe adibito a scuole di formazione all'estero, con corsi di aggiornamento che verrebbero frequentati da personale locale, che conseguirebbe l'abilitazione all'insegnamento della lingua italiana. Le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, volte ad attuare le iniziative previste dall'articolo 625, comma 3, del medesimo testo unico effettuate all'estero in favore di lavoratori italiani e di loro congiunti emigrati, potrebbero, pertanto, non essere più effettuate dal MAE attraverso il contingente di personale dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica amministrazione, dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, ma attraverso personale docente locale che abbia appositamente conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana nei Paesi esteri, con particolare riferimento al
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Sudamerica, dove il radicamento alla madrelingua e alla patria è molto sentito e socialmente encomiabile ed è da promuovere e da valorizzare mediante la frequenza di corsi tenuti da docenti di provenienza italiana, in numero estremamente ridotto rispetto a quello previsto dalla legge. Una considerazione particolare deve essere fatta per i corsi tenuti presso gli istituti italiani di cultura all'estero (IIC). Dal MAE si apprende che dei 90 IIC che compongono la nostra rete, 81 offrono corsi di lingua italiana di vario tipo. Il numero dei corsi attivati nel 2007 nella rete degli IIC è superiore a 7.000. Il numero più alto di corsi attivati si registra in Europa con 3.626 corsi (597 in Europa centro orientale e nei Paesi degli stati indipendenti), 2.144 in Europa occidentale e 976 in Europa «sud-orientale); seguono le Americhe con 1.980 corsi (1.507 in America centrale e meridionale e 288 in America settentrionale); l'Asia e l'Oceania con 936 corsi; il Mediterraneo e il Medio Oriente con 517 corsi; infine l'Africa sub-sahariana con 36 corsi. La linea di tendenza riguardo alle iscrizioni esprime una crescita importante dell'interesse nei confronti della nostra lingua: le iscrizioni ai corsi di lingua e di cultura italiana negli IIC sono più di 78.000, di cui 39.826 in Europa, circa 22.000 nelle Americhe, 7.000 nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, oltre 8.000 in Asia e in Oceania e 594 in Africa sub-sahariana. È importante segnalare il generale trend positivo delle iscrizioni ai corsi di lingua italiana realizzati dagli IIC, che si evidenzia anche dall'aumento del numero di corsi offerti. Nell'ultimo anno l'aumento totale degli iscritti è stato di oltre il 2 per cento, ma se si prendono in considerazione gli ultimi sette anni la crescita è stata di oltre il 40 per cento. Se in Europa il numero degli iscritti tende a rimanere costante negli ultimi anni, bisogna sottolineare la grande crescita nelle Americhe, dove in un anno (dal 2006 al 2007) gli iscritti sono aumentati di 2.000 unità (più 10 per cento), segno evidente di quanto è importante l'argomento per i nostri connazionali. Importante è anche l'aumento in Asia, dove in un anno si sono registrati 1.000 studenti in più, in particolare in Giappone. Si tratta di un aumento del 12 per cento nell'area asiatica e del 20 per cento nel solo Giappone. Negli ultimi anni gli IIC hanno diversificato l'offerta formativa dei corsi per adulti. La maggior parte degli IIC offre oltre ai corsi di lingua italiana, corsi di conversazione e di letteratura italiana. Alcuni IIC offrono anche corsi di lingua italiana commerciale, corsi per bambini e corsi di preparazione agli esami ufficiali. È interessante notare che alcuni IIC offrono corsi specifici per lavoratori (per infermieri, per impiegati bancari, per militari, per architetti). Molti IIC, inoltre, offrono corsi legati alla gastronomia (cucina e introduzione al vino italiano) alla musica (introduzione all'opera italiana e l'insegnamento della lingua italiana attraverso le canzoni), al cinema e ai mass media. Un dato di notevole importanza è il numero degli IIC che ha adeguato il proprio piano di studi ai livelli stabiliti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza del Consiglio d'Europa: negli ultimi due anni si è passati da 61 a 66 IIC che hanno provveduto a tale adeguamento. Complessivamente, negli IIC lavorano 993 docenti, rispetto ai 967 del 2005 e ai 684 del 1999. La maggior parte degli IIC (64), inoltre, ha un coordinatore didattico che si occupa dei corsi di lingua italiana. Anche sulla valutazione certificatoria della conoscenza della nostra lingua vengono dati positivi dagli IIC. Se nel 1999, infatti, solo 38 IIC avevano dato seguito alle direttive contenute nelle convenzioni quadro firmate nel 1993 tra il MAE e gli enti che rilasciano certificati di competenza (le università per stranieri di Siena e di Perugia, l'università Roma Tre e la società «Dante Alighieri»), firmando una convenzione con una delle tre università, oggi sono ben 70 gli IIC che hanno stipulato la convenzione con almeno un ente certificatore.
Con la presente proposta di legge si intendono istituire corsi specialistici triennali per conseguire l'abilitazione all'insegnamento della lingua italiana, frequentati da personale locale che consentirebbe l'attuazione
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delle iniziative e delle attività in favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti con lo stesso risultato ma con notevole risparmio di costi relativi all'utilizzo del contingente di personale docente italiano previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Infatti, allineandosi alla ratio del recente schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del MAE, Senato della Repubblica, atto del Governo n. 192, si otterrebbero gli stessi risultati con grandi economie. Il contenuto della proposta di legge, preme evidenziare, risponde alle disposizioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha apportato sostanziali ridimensionamenti di spesa per assestare il bilancio dello Stato. Tale disposizione prevede, infatti, che tutte le amministrazioni statali, e talune categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo princìpi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. Con lo schema di regolamento citato si prevede una riduzione delle strutture di primo livello e si opera una riorganizzazione delle Direzioni generali del MAE, passando da un criterio prevalentemente geografico a uno tematico, che comporta una razionalizzazione delle strutture che divengono ora otto. Preciso che una delle novità di tale provvedimento riguarda l'istituzione di una nuova Direzione generale per il sistema Paese, così da rispondere a tematiche di natura globale, quali la sicurezza, il terrorismo, la povertà e lo sviluppo, con risposte collettive e integrate. Al tempo stesso, la nuova dimensione dei mercati globalizzati crea l'esigenza di un approccio «di sistema» alla promozione all'estero delle diverse componenti del mondo economico-finanziario e culturale. Ne deriva per il Governo l'esigenza di un'apposita Direzione generale per la promozione del sistema Paese (vedi articolo 1, comma 1, lettera d), n. 4) e articolo 5, comma 4, dello schema di regolamento), volta ad assicurare la coerenza della promozione complessiva all'estero del Paese e delle sue componenti; in particolare la lettera b) del citato comma 4 dell'articolo 5, prevede che tale direzione cura la diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero, anche sovraintendendo al funzionamento degli IIC e, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. È importante citare alcuni dei rilievi della Commissione Esteri del Senato della Repubblica allo schema di regolamento, tra cui quello di utilizzare le risorse risparmiate nell'ambito dello stesso MAE ed evitare di disperderle altrove, di valorizzare l'immagine dell'Italia all'estero e di garantire nella nuova struttura ministeriale di promozione del sistema Paese la riconoscibilità e la proiezione internazionali dell'elaborazione culturale prevedendo in particolare un centro di coordinamento per la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana. Quindi l'argomento è molto sentito anche dal Governo. È importante per i nostri connazionali garantire la frequenza dei corsi di lingua e di cultura italiana e il loro legame con la patria; con la presente proposta di legge si raggiunge tale obiettivo assicurando, inoltre, notevole risparmi per lo Stato, in armonia con quanto proposto per la riforma strutturale del MAE. La presente proposta di legge consta di due articoli, il primo reca modifiche al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 in materia di ordinamento delle scuole italiane all'estero e di istituzione di corsi triennali per la formazione di personale locale, cui viene adibito il personale docente messo a disposizione dall'Italia, per l'abilitazione di tale personale all'insegnamento della lingua italiana affinché esso, dopo il conseguimento dell'attestato finale, possa insegnare, una volta assunto direttamente sulla base della normativa locale, in relazione alle iniziative che il Ministero stesso prevede in materia scolastica e di assistenza scolastica, eccettuate le iniziative riguardanti scuole materne e nidi d'infanzia. L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
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