Onorevoli Deputati! — L'Accordo bilaterale firmato con l'Albania, concernente la mutua assistenza penale e l'estradizione dei soggetti nazionali, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, risponde all'esigenza di rendere sempre più efficace la cooperazione giudiziaria con i Paesi del Consiglio d'Europa, aggiornando e migliorando la collaborazione giudiziaria fondata sulle convenzioni multilaterali adottate in materia e ormai risalenti nel tempo. In particolare, l'Accordo in parola mira a superare la riserva apposta dall'Albania in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, sulla consegna dei cittadini. In materia di mutua assistenza penale, inoltre, l'Accordo estende all'Albania

 

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le disposizioni più innovative introdotte dagli Accordi di Schengen, dalla Convenzione dell'Unione europea di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 e dal Protocollo alla Convenzione del 16 ottobre 2001 concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea sulle informazioni bancarie.
      L'Accordo consta di ventitré articoli ed è suddiviso in sei titoli.
      Il titolo I individua il quadro degli strumenti internazionali attualmente in vigore tra le Parti e in base ai quali si svolge, allo stato, la cooperazione giudiziaria tra Italia e Albania. Tra le Parti sono attualmente in vigore la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con il relativo Primo protocollo del 17 marzo 1978, e la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
      Sul presupposto della reciproca fiducia nei rispettivi ordinamenti, l'Accordo, al titolo II e agli articoli dal II al XVII, detta le disposizioni più significative in materia di assistenza giudiziaria. In particolare, in materia di esecuzione della rogatoria (articolo II), si modifica la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione del 1959 sulle modalità di esecuzione delle rogatorie al fine di garantire la piena utilizzabilità delle prove raccolte all'estero.
      Al fine di rendere più snella e rapida la cooperazione tra le Parti, l'Accordo autorizza la diretta notifica di atti giudiziari sull'altro territorio utilizzando il sistema postale (articolo III) e permette (articolo IV) la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti di esecuzione, eliminando il passaggio intermedio delle autorità centrali (ad eccezione delle richieste di trasferimento temporaneo di persone detenute e di scambio di informazioni relative a condanne), nonché la trasmissione diretta di informazioni relative a fatti penali (articolo V).
      In relazione all'oggetto dell'attività rogatoriale, l'Accordo ne amplia significativamente il contenuto per l'attività sia di indagine che di assunzione della prova. In particolare, in modo innovativo, viene prevista per la prima volta (articolo VI) la possibilità di trasmettere richieste di assistenza giudiziaria volte a mettere a disposizione dello Stato richiedente beni ottenuti da reato, di utilizzare lo strumento del collegamento audiovisivo e telefonico per la raccolta di una testimonianza (articoli VII e VIII), di attivare consegne sorvegliate (articolo IX), di operare congiuntamente per fatti oggetto di procedimenti penali per entrambi gli Stati nell'ambito di gruppi di indagine comuni (articolo X) e di ricorrere alle operazioni di agenti infiltrati o sotto falsa identità (articolo XI).
      L'Accordo, inoltre, permetterà di migliorare l'assistenza giudiziaria relativamente alle informazioni in possesso delle banche; è infatti previsto l'obbligo di rintracciare e di fornire informazioni su conti correnti bancari e su operazioni bancarie, senza che lo Stato possa opporre quale motivo di rifiuto il segreto bancario (articoli XIV e XVII).
      Nell'ambito delle procedure estradizionali, l'Accordo consente la reciproca consegna dei cittadini (articolo XVIII).
 

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