Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dalla volontà di semplificare le procedure volte a modificare le caratteristiche funzionali e costruttive dei veicoli a motore. Attualmente, per modificare o sostituire componenti, pur se omologati e conformi agli standard dell'Unione europea, sono necessarie una prova e una visita presso la motorizzazione civile e il rilascio, da parte della casa costruttrice, di un nulla osta. Con questa proposta di legge si raggiungono due obiettivi distinti, ma ben collegati. Il primo è di allargare il mercato e consentire non solo agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di omologare i veicoli che hanno subìto modifiche. Per questo scopo, gli articoli 1 e 2 recano delle modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada», affiancando agli uffici ministeriali competenti anche altre strutture private, con specifichi requisiti fissati con decreto ministeriale, riconosciute a livello nazionale.
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Questo è utile soprattutto perché la gestione esclusiva all'ente statale italiano rende lungo e difficile un iter che negli altri Paesi europei è molto più snello perché svolto da una serie di enti privati riconosciuti. Questo fatto, sommato alla possibilità espressa nelle direttive dell'Unione europea che consente di ottenere liberamente in uno dei Paesi membri dell'Unione europea l'attestato d'idoneità alla circolazione stradale di diverse categorie di veicoli, fa sì che tutti gli utenti interessati (stime indicative parlano di una cifra intorno agli 800.000), vadano all'estero. La modifica qui proposta si rende quindi necessaria per interrompere questa «migrazione» delle aziende presso enti stranieri riconosciuti per l'espletamento di queste necessarie e obbligatorie formalità ai fini della commercializzazione dei loro prodotti, con aggravio di costi e con grandi disagi per gli utenti interessati e con gravi perdite economiche sia per le imprese coinvolte che per le casse dello Stato. Per non parlare poi dell'elevato numero di persone che, non potendosi sobbarcare le onerose procedure e vista l'incapacità dell'ente pubblico di applicare istituzionalmente le norme vigenti, incorre nella clandestinità e nell'abusivismo, con ovvi pericoli per la sicurezza stradale. Su questo punto il nostro Paese è già stato ufficialmente richiamato al rispetto delle direttive dell'Unione europea con la risoluzione 2007/2120 (INI) del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2008, approvata a larga maggioranza, «Cars 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico».
Con l'aumento della crisi in corso a livello internazionale si rende urgente e necessario dare un segnale di apertura al settore degli autoveicoli, che già soffre della crisi mondiale incombente e che non può più sopportare anche la paralisi degli organismi locali deputati alle attività di omologazione. Inoltre, per rispettare il principio della libera concorrenza del mercato è indispensabile liberalizzare totalmente quest'ultima attività tecnica, come già avvenuto per tutti gli altri settori, onde consentire all'utenza di ottenere regolarmente i servizi al migliore prezzo di mercato. Con la presente proposta di legge, che introduce questa liberalizzazione e che ne determina le modalità operative, si potrà in breve tempo consentire la completa ristrutturazione delle attività di omologazione, aggiornamento e revisione dei veicoli e dei loro accessori e consentire alle nostre aziende di non doversi sobbarcare onerosi viaggi all'estero. Inoltre, lo Stato non solo non dovrà investire alcuna risorsa, ma potrà introitare nelle proprie casse diversi milioni di euro l'anno, che invece oggi sono versati dalle nostre aziende nelle casse degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
Il secondo obiettivo della presente proposta di legge è quello di semplificare le procedure di omologazione dei veicoli modificati. Attualmente, l'articolo 78 del codice della strada, congiuntamente all'articolo 75, prevede che ogni modifica alle caratteristiche funzionali e costruttive, comporta la visita e la prova presso i competenti uffici. Inoltre, i corrispondenti articoli del regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, prevedono che la visita e la prova siano subordinate al rilascio di un nulla osta da parte della casa costruttrice (che ovviamente non ha alcun interesse a rilasciare un'autorizzazione a montare componenti speciali non di sua produzione). In Germania non è necessario alcun nulla osta, ma sono gli enti accreditati a fornire la necessaria certificazione. L'articolo 3 della proposta di legge modifica quindi l'articolo 78 del codice della strada, dando la possibilità (per i soli veicoli a 2 e 3 ruote, a 4 ruote con capienza massima di otto posti e ai veicoli per trasporto merci di massa inferiore a 3,5 tonnellate) di apportare modifiche senza preventivo nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova. In sostituzione di tali adempimenti, è prevista una relazione tecnica, redatta sulla base di prove e di collaudi secondo la normativa dell'Unione europea da un centro di certificazione riconosciuto in Italia o in un Paese membro dell'Unione europea.
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