Onorevoli Colleghi! — L'embrione umano fin dalla fecondazione è un soggetto con piena dignità antropologica e giuridica: questo è quanto emerge in modo chiaro dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Una sentenza dalla quale trapela una posizione giuridica netta nel conferire all'embrione l'interpretazione più ampia, ricomprendendo in essa tutto lo sviluppo del concepito dalla fecondazione in poi. Una sentenza, inoltre, fondamentalmente importante per il nostro Paese in quanto basata su una ricostruzione logica giuridica coincidente con quella che ha ispirato il legislatore nella fase di approvazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita». È infatti opportuno in questa sede rammentare che proprio l'articolo 1 della citata legge n. 40 del 2004, nel definire le finalità della normativa, inserisce, tra i soggetti ai quali necessita garantire l'assicurazione dei diritti, il concepito. Questo riconoscimento trova, inoltre, ampia conferma nel nostro ordinamento giuridico se si considera il modo in cui la Corte costituzionale ha interpretato la legalizzazione dell'aborto (legge n. 194 del 1978), fondandola sullo stato di necessità e non sulla negazione dell'identità umana del concepito (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 1975, ribadita nella più recente decisione della Corte n. 35 del 1997). Ne consegue che se l'embrione deve essere considerato vita umana, alla quale l'ordinamento giuridico è tenuto a garantire le condizioni più favorevoli
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allo sviluppo e alla nascita, sono da escludere nei suoi confronti comportamenti che vengono avvertiti come discriminatori se riferiti a individui umani.
La ratio della presente proposta di legge è quella, per l'appunto, di promuovere il diritto alla vita fin dal suo concepimento e allo stesso tempo di favorire il desiderio di adozione, regolamentando la possibilità di adottare gli embrioni residuali crioconservati e disponendo l'assoluto divieto di utilizzo degli stessi embrioni per finalità diverse.
Il «far west» in merito all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che ha caratterizzato gli anni precedenti alla regolamentazione avvenuta attraverso l'approvazione della legge n. 40 del 2004, ha fatto sì che l'utilizzo indiscriminato della crioconservazione degli embrioni producesse un numero importante di embrioni residuali. Inoltre, si richiama l'attenzione sulla circostanza che il numero di embrioni residuali attualmente esistente, anche dopo l'approvazione della legge n. 40 del 2004, che vieta come regola il procedimento di crioconservazione, può essere incrementato, anche se in modo ridotto, da quegli embrioni crioconservati per causa di forza maggiore in quanto non trasferibili nella donna durante lo stesso ciclo e per i quali potrebbe in seguito venire meno il progetto parentale.
Il tema del destino degli embrioni crioconservati fu affrontato nel dettaglio proprio nella fase dibattimentale dell’iter legislativo che portò all'approvazione della legge n. 40 del 2004. In quella fase, però, non si riuscì a considerare in modo lucido la necessità di trovare una soluzione risolutoria sul destino degli embrioni crioconservati che fosse al tempo stesso non inquinata da posizioni ideologiche e capace di assicurare all'embrione il diritto a nascere, come del resto garantito proprio dall'articolo 1 della stessa legge.
È necessario ricordare che il Comitato nazionale per la bioetica nel 2005 osservò proprio nel documento «L'adozione per la nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita», quale adeguata e ragionevole soluzione bioetica in merito al destino degli embrioni residuali crioconservati, che l'embrione dovesse essere protetto e salvaguardato con la finalità primaria dell'ottenimento della nascita (valore prioritario rispetto ad altri valori) e che pertanto fosse necessario trovare strumenti giuridici idonei a realizzare tale possibilità, prospettando la soluzione che essi fossero messi a disposizione di eventuali altre coppie intenzionate ad assicurare il loro trasferimento e la loro nascita.
In conclusione, con la presente proposta di legge si intende dare un valore legislativo proprio a quanto stabilito nel ricordato parere del Comitato nazionale per la bioetica anche al fine di evitare che una mancata regolamentazione possa permettere nel tempo interpretazioni errate della normativa vigente con la conseguenza di interventi volti alla distruzione o all'utilizzazione per fini di ricerca scientifica degli embrioni crioconservati.
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