RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Quantificazione degli effetti di gettito relativi alla ratifica della revisione dell'Accordo del 1994 tra Stato italiano e Fondazione europea per la formazione professionale.

        In relazione all’iter di revisione dell'Accordo di sede della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), siglato nella sua prima versione nell'anno 1994 e oggi vigente, si osserva che tale soggetto svolge un ampio spettro di attività: contribuisce allo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione dei Paesi dell'Unione europea, aiuta i Paesi in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro nell'ambito della politica per le relazioni esterne dell'Unione europea.

        Presso la città di Torino si trova la sede della Fondazione, dove opera il personale sia strutturato che temporaneo dell'agenzia.

        Le attività svolte da questa struttura permanente si avvalgono di personale distinto tra statutario (funzionari e agenti) ed esterno (esperti e tirocinanti); nell'attuale formulazione dell'Accordo è inserita la figura degli esperti nazionali in formazione professionale (ENFP) (articolo 11, comma 1, lettera b), e articolo 13, comma 2).

        Tuttavia, dalla lettura degli articoli si evince che il personale esterno non gode delle stesse agevolazioni in materia di redditi di cui dispone, invece, quello stabilmente impiegato presso la sede di Torino.

        Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito che potrebbero derivare dalla conclusione dell’iter di ratifica del nuovo Accordo, che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1994, sono state considerate le modifiche presenti nel nuovo testo proposto, con particolare riferimento agli articoli con rilevanza fiscale, ovvero gli articoli 9 e 11.

        Le differenze riguardano i seguenti aspetti:

            la nuova formulazione dell'articolo 9, «Agevolazioni finanziarie», modifica l'articolo 8, comma 1, del testo vigente ed estende le agevolazioni finanziarie anche ai «redditi» della Fondazione, per quanto riguarda tutte le tasse e le imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. Orbene, già nell'Accordo attualmente in vigore è prevista un'esenzione di carattere soggettivo, a favore della Fondazione, ai fini delle imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. La Fondazione, pertanto, non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi né ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si ritiene, quindi, che le disposizioni sulle agevolazioni finanziarie, nella nuova formulazione di cui all'articolo 9, comma 1,

 

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non possano determinare alcuna variazione di gettito nei confronti dell'erario italiano;

            la formulazione ex novo dell'articolo 11, comma 3, lettera (vii), del nuovo Accordo prevede l'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni di mobilia ed effetti personali per i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto della Fondazione per un periodo di un anno dalla loro assunzione.

        Dalle informazioni desunte dal sito ufficiale dalla Fondazione stessa, il personale impiegato presso la sede dell'ETF di Torino in modo permanente è attualmente costituito da uno staff di circa 130 persone, di cui circa 50 sono di nazionalità italiana (non è dato sapere quale sia la distribuzione per categorie dell'organico).

        Orbene, la presente stima presuppone che l'agevolazione, applicabile a una parte del personale statutario della Fondazione che negli anni successivi farà il suo ingresso presso di essa, sarà applicabile anche al personale, qualificato per l'agevolazione, assunto entro l'anno precedente. Non avendo la possibilità di quantificare puntualmente quale sia il flusso di nuovi ingressi, si ipotizza un turn-over del 10 per cento annuo (8 dipendenti, trattandosi di personale statutario l'ipotesi appare prudenziale).

        Ciò premesso, considerando l'applicazione di un'aliquota dell'IVA del 20 per cento ad acquisti di beni e servizi per un ammontare di circa 25.000 euro annui, si potrebbe configurare una perdita di gettito dell'IVA a regime pari a circa 40.000 euro (25.000 euro per 20 per cento per 8).

        Per ciò che concerne gli altri articoli dell'Accordo, gli stessi non determinano effetti sul gettito fiscale.

        In particolare, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 (istruzione scolastica), in base al quale «L'Italia si adopererà per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee», si rappresenta che dall'attuazione di tale disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo i figli del personale della Fondazione convenientemente frequentare i corsi di studio, strutturati e calibrati nel rispetto di una dimensione europea dell'educazione e della formazione scolastica, già attivi presso le istituzioni scolastiche esistenti nella città di Torino.

        Pertanto, ipotizzando l'entrata in vigore del nuovo Accordo negli ultimi mesi dell'anno e considerando che per tale annualità vanno ricompresi gli effetti dovuti agli acquisti fatti dai soggetti assunti nell'ultimo anno, si stimano le seguenti minori entrate:

            Anno 2011: – 40.000 euro;

            Anno 2012: – 40.000 euro;

            Anno 2013: – 40.000 euro.

 

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