1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale dell'autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita.
2. La Repubblica riconosce, altresì, il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di formazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali del sistema educativo di istruzione e di formazione e siano coerenti con la domanda formativa.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
4. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e della formazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i princìpi di cui all'articolo 33 della Costituzione.
1. Possono chiedere la parità, e sono denominate «scuole paritarie», le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini e ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del sistema pubblico di istruzione e di formazione.
a) applicare gli orientamenti programmatici e le disposizioni generali stabiliti dalla normativa vigente, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;
b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;
c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;
d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;
e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola e l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;
f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
g) garantire l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;
h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme di attuazione del comma 2.
4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.
1. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute.
2. La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve essere inoltrata tramite il competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento, espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale.
3. Il soggetto che chiede la parità deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
4. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata purché l'intera documentazione sia trasmessa entro due mesi dalla fine dell'anno scolastico in corso.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dal ricevimento della domanda e del parere di cui al comma 2, adotta il decreto di riconoscimento della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.
1. Coloro che, da esterni, aspirano a iscriversi a una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
2. La scuola paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività della scuola, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore ai due successivi anni scolastici.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai sensi del comma 2.
4. L'idoneità conseguita presso le scuole paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.
1. La frequenza scolastica nelle scuole paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
2. È in facoltà della scuola paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).
1. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti gli elenchi provinciali delle scuole paritarie.
1. Il gestore della scuola paritaria, fatti salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta.
2. Ciascuna scuola paritaria istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal dirigente scolastico e composta da quattro docenti di ruolo e da un genitore e, nelle scuole secondarie di secondo grado, da uno studente.
3. La commissione di verifica e di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di procedere alla valutazione del funzionamento della scuola e dell'attività educativa e didattica e, in particolare, deve garantire:
a) la tutela del diritto dell'alunno a una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;
b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;
c) gli standard minimi di produttività della singola scuola.
4. Gli studenti e i loro genitori, o chi ne fa le veci, hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti agli aspetti amministrativi e didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, della salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è garantita, altresì, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria a tutela dei loro diritti.
5. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie si applicano le disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole statali.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le rappresentanze all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono integrate, al fine di assicurare l'effettiva presenza paritaria di tutte le componenti comunque interessate al sistema scolastico nazionale integrato, prevedendo anche la partecipazione delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.
2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato «buono scuola», erogato in ragione del
1. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie l'integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1. L'intervento statale di cui all'articolo 9 è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:
a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) 60 per cento per il secondo anno;
c) 80 per cento per il terzo anno;
d) 90 per cento per il quarto anno;
e) 100 per cento per il quinto anno.
1. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.