1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvi i casi previsti dal primo comma, numero 3),».
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette».
1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal direttore dell'istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente».
1. Al comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse.
1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole di età inferiore ad anni dieci con la stessa conviventi, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, espiano la propria pena nelle case-famiglia protette».
2. Nel capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:
«Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella previsione degli strumenti di controllo da adottare, tengano conto anche delle esigenze psico-fisiche dei minori».
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che deve ispirarsi ai seguenti criteri:
a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute;
c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture;
d) previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell'interesse del minore e del rapporto tra genitore e figlio;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
1. Al fine dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 5, il Ministro della giustizia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, individua le strutture idonee a ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.