PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DEFINIZIONE DELLA CHIROPRATICA E SUO INSEGNAMENTO

Art. 1.

      1. La chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa in campo sanitario, che ha come scopo primario ristabilire un equilibrio somatico comunque determinato, nell'ambito dei diritti stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione.

Art. 2.

      1. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia nonché la profilassi di disturbi funzionali, e in particolare delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico. Essa si fonda sul principio che la capacità innata dell'organismo di tendere verso un equilibrio di salute è regolata e condizionata dal sistema nervoso.

Art. 3.

      1. La chiropratica forma oggetto di insegnamento nelle università italiane secondo quanto disposto all'articolo 4. L'accesso al relativo corso di laurea è comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.
      2. La durata del corso di laurea di cui al comma 1 non deve essere inferiore a cinque anni accademici.

 

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Art. 4.

      1. Le materie di insegnamento del corso di studi si adeguano agli standard educativi riconosciuti dal Council on Chiropractic Education (CCE - Consiglio internazionale di accreditamento per l'educazione chiropratica) e dallo European Council of Chiropractic Education (ECCE - Consiglio europeo di accreditamento per l'educazione chiropratica).

Art. 5.

      1. Al compimento del corso di studi di cui all'articolo 3 è rilasciata la laurea in chiropratica. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge e abilita all'esercizio della libera professione sanitaria di chiropratico su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.

Art. 6.

      1. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di dottore in chiropratica.

Capo II
COMPETENZE DEL CHIROPRATICO

Art. 7.

      1. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale o essere convenzionato con esse nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento.

 

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Art. 8.

      1. Ai sensi dell'articolo 2, il dottore in chiropratica abilitato può esaminare, analizzare, diagnosticare, curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute da istituti, università o enti accreditati presso il CCE o l'ECCE.
      2. È fatto divieto al chiropratico di procedere alla prescrizione di farmaci e all'effettuazione di ogni tipo di intervento chirurgico.

Capo III
ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEI CHIROPRATICI

Art. 9.

      1. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici incaricato della tenuta del relativo albo professionale.
      2. L'iscrizione all'albo professionale dei chiropratici è consentita a coloro che sono in possesso della laurea in chiropratica rilasciata da istituti, università o enti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita previo superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 5.
      3. Il chiropratico iscritto al relativo albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
      4. L'iscrizione all'albo professionale dei chiropratici è obbligatoria per l'esercizio della professione.
      5. L'uso del titolo di chiropratico è esclusivamente riservato agli iscritti all'albo professionale dei chiropratici.
      6. Alla prima formazione dell'albo professionale dei chiropratici e alla sua tenuta provvede una commissione composta da chiropratici laureati presso istituti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE.

 

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Capo IV
DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 10.

      1. In sede di prima attivazione della presente legge e in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, possono iscriversi all'albo professionale dei chiropatici coloro che:

          a) hanno esercitato in Italia l'attività di chiropratico in conformità alle disposizioni dell'Associazione italiana chiropratici ininterrottamente per un periodo di cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge;

          b) hanno già svolto l'attività di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica è disciplinato per legge.

      2. Ai fini dell'iscrizione all'albo professionale ai sensi del comma 1, i soggetti interessati presentano la richiesta al relativo ordine professionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.

Art. 11.

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      2. Il comma 355 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.