1. La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
2. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
3. La Repubblica promuove la diffusione delle cure palliative e ne garantisce l'accesso.
1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
1. Il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa, in condizioni di morte prevista come imminente.
1. L'alleanza terapeutica, all'interno della relazione tra il paziente e il medico, è documentata da un piano di cura nel quale sono inserite le indicazioni di cui al presente capo.
2. Il piano di cura è parte integrante della cartella clinica, ove esistente.
3. È vietato inserire nel piano di cura indicazioni volte a causare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive o di sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione.
1. Ogni trattamento sanitario, a fronte di una condizione patologica o di un trauma in atto, è effettuato previo consenso del paziente, inserito nel piano di cura ed espresso nell'imminenza del trattamento stesso.
2. La manifestazione del consenso da parte del paziente avviene a seguito di una sua adeguata informazione sullo scopo e sulla natura dell'intervento, sulle sue conseguenze, sui rischi e sui benefìci che esso comporta, nonché sulle opportunità terapeutiche alternative a quelle proposte. Nel relativo piano di cura il paziente può accettare di essere sottoposto a terapie sperimentali, anche invasive o ad alto rischio, che il medico gli prospetta possano essere di giovamento. Può inoltre dichiarare che non intende formulare alcuna indicazione e che si affida alle valutazioni dei medici.
3. Il paziente può, in qualsiasi momento, ritirare il proprio consenso o sottoscrivere un diverso piano di cura.
1. Se il paziente è interdetto o inabilitato ai sensi degli articoli 414 e 415 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore o dal curatore, che appone la sua firma in calce al piano di cura.
2. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dallo stesso amministratore.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ove possibile, è consultato il paziente.
1. Il piano di cura del paziente temporaneamente incapace di intendere e di volere può essere sottoscritto da un fiduciario designato dal medesimo paziente ai sensi dell'articolo 10. In difetto, provvede il più prossimo dei congiunti reperibile senza danno per il paziente.
1. Il piano di cura del paziente minorenne può essere sottoscritto da chi esercita la potestà di genitore o la tutela. Ove possibile, è consultato il minore di età superiore a quattordici anni.
1. Il piano di cura di cui agli articoli 6, 7 e 8 non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente.
1. Il soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere può designare un fiduciario incaricato di garantire l'applicazione del piano di cura nei casi di incapacità del medesimo soggetto previsti dagli articoli 6 e 7.
2. La designazione del fiduciario avviene con atto sottoscritto dal soggetto maggiorenne designatario e dal fiduciario, autenticato ai sensi della legge e inserito nel piano di cura.
1. Il medico che provvede a un trattamento sanitario che, in scienza e coscienza, ritiene necessario per l'incolumità del paziente, non consentito o non previsto dal piano di cura, è tenuto a inserire nella cartella clinica le motivazioni di tale decisione.
1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, oppure è minorenne e non è possibile l'intervento di alcuno dei soggetti indicati agli articoli 6, 7 e 8, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, il medico è tenuto a inserire nella cartella clinica le motivazioni di tale decisione.
2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a causare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive o di sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione.
1. Il paziente può inserire nel piano di cura indicazioni favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione di tutti o di alcuni suoi organi dopo la morte, ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91, nonché indicazioni di trattamento sanitario, anche successivo alla morte, purché non contrarie all'ordine pubblico.
1. Il medico che viola le norme di cui agli articoli 5, comma 4, 11, comma 1, e 12, comma 1, è punito con la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psico-fisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e al dolore severo cronico di origine neuropatica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento sanitario dei pazienti in fase inguaribile e progressiva affetti da patologia cronica degenerativa;
b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti per il miglioramento dell'assistenza finalizzata al controllo del dolore di qualsiasi origine;
c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;
d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei farmaci utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nelle cure palliative e nella terapia del dolore;
g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione e di educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
2. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti sanitari disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.
3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
1. Per la prosecuzione e l'attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» previsto dall'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 e sono individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. In tale caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei medicinali consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;
b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge, alla tabella II, sezione B, nella colonna: «denominazione comune» dopo la voce: «Delorazepam» è inserita la seguente: «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)».
1. Nell'ambito del sistema nazionale di educazione continua in medicina, l'Agenzia
1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi a un abuso o a un uso non appropriato dei medesimi.
2. Le regioni, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.