PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.
(Tutela della vita e della salute).

      1. La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
      2. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
      3. La Repubblica promuove la diffusione delle cure palliative e ne garantisce l'accesso.

Art. 2.
(Divieto di eutanasia e di suicidio assistito).

      1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Art. 3.
(Divieto di accanimento terapeutico).

      1. Il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa, in condizioni di morte prevista come imminente.

 

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Capo II
PIANO DI CURA E CONSENSO INFORMATO

Art. 4.
(Piano di cura).

      1. L'alleanza terapeutica, all'interno della relazione tra il paziente e il medico, è documentata da un piano di cura nel quale sono inserite le indicazioni di cui al presente capo.

      2. Il piano di cura è parte integrante della cartella clinica, ove esistente.

      3. È vietato inserire nel piano di cura indicazioni volte a causare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive o di sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione.

Art. 5.
(Consenso informato).

      1. Ogni trattamento sanitario, a fronte di una condizione patologica o di un trauma in atto, è effettuato previo consenso del paziente, inserito nel piano di cura ed espresso nell'imminenza del trattamento stesso.

      2. La manifestazione del consenso da parte del paziente avviene a seguito di una sua adeguata informazione sullo scopo e sulla natura dell'intervento, sulle sue conseguenze, sui rischi e sui benefìci che esso comporta, nonché sulle opportunità terapeutiche alternative a quelle proposte. Nel relativo piano di cura il paziente può accettare di essere sottoposto a terapie sperimentali, anche invasive o ad alto rischio, che il medico gli prospetta possano essere di giovamento. Può inoltre dichiarare che non intende formulare alcuna indicazione e che si affida alle valutazioni dei medici.

      3. Il paziente può, in qualsiasi momento, ritirare il proprio consenso o sottoscrivere un diverso piano di cura.

 

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      4. Il medico inserisce il consenso del paziente nel piano di cura e lo sottoscrive insieme con il paziente. Se il paziente rifiuta di ricevere le informazioni di cui al comma 2 tale rifiuto deve risultare da una distinta dichiarazione. Se il paziente capace di intendere e di volere non è in grado di sottoscrivere, il medico ne dà atto in calce al piano di cura ai fini della validità del medesimo piano.

      5. Il piano di cura è valido anche se contiene le sole indicazioni di volontà del paziente.

Art. 6.
(Paziente in stato di incapacità legale).

      1. Se il paziente è interdetto o inabilitato ai sensi degli articoli 414 e 415 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore o dal curatore, che appone la sua firma in calce al piano di cura.

      2. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dallo stesso amministratore.

      3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ove possibile, è consultato il paziente.

Art. 7.
(Paziente incapace di intendere e di volere).

      1. Il piano di cura del paziente temporaneamente incapace di intendere e di volere può essere sottoscritto da un fiduciario designato dal medesimo paziente ai sensi dell'articolo 10. In difetto, provvede il più prossimo dei congiunti reperibile senza danno per il paziente.

 

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Art. 8.
(Paziente minorenne).

      1. Il piano di cura del paziente minorenne può essere sottoscritto da chi esercita la potestà di genitore o la tutela. Ove possibile, è consultato il minore di età superiore a quattordici anni.

Art. 9.
(Contenuto del piano di cura del minorenne e dell'incapace).

      1. Il piano di cura di cui agli articoli 6, 7 e 8 non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente.

Art. 10.
(Fiduciario per l'applicazione del piano di cura).

      1. Il soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere può designare un fiduciario incaricato di garantire l'applicazione del piano di cura nei casi di incapacità del medesimo soggetto previsti dagli articoli 6 e 7.

      2. La designazione del fiduciario avviene con atto sottoscritto dal soggetto maggiorenne designatario e dal fiduciario, autenticato ai sensi della legge e inserito nel piano di cura.

Art. 11.
(Trattamenti sanitari non conformi al piano di cura).

      1. Il medico che provvede a un trattamento sanitario che, in scienza e coscienza, ritiene necessario per l'incolumità del paziente, non consentito o non previsto dal piano di cura, è tenuto a inserire nella cartella clinica le motivazioni di tale decisione.

 

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Art. 12.
(Paziente incapace di esprimere la sua volontà e non assistito da un soggetto legittimato ad esprimerla. Paziente che non esprime alcuna volontà).

      1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, oppure è minorenne e non è possibile l'intervento di alcuno dei soggetti indicati agli articoli 6, 7 e 8, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, il medico è tenuto a inserire nella cartella clinica le motivazioni di tale decisione.

      2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a causare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive o di sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione.

Art. 13.
(Indicazioni che possono essere inserite nel piano di cura).

      1. Il paziente può inserire nel piano di cura indicazioni favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione di tutti o di alcuni suoi organi dopo la morte, ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91, nonché indicazioni di trattamento sanitario, anche successivo alla morte, purché non contrarie all'ordine pubblico.

Art. 14.
(Responsabilità del medico).

      1. Il medico che viola le norme di cui agli articoli 5, comma 4, 11, comma 1, e 12, comma 1, è punito con la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

 

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      2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, il medico non è punibile se, in violazione di taluna delle disposizioni del presente capo, ha agito nell'interesse della vita e della salute del paziente e nel rispetto dei criteri della scienza medica.

Capo III
CURE PALLIATIVE

Art. 15.
(Accesso e finalità delle cure palliative).

      1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psico-fisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e al dolore severo cronico di origine neuropatica.

      2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

          a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento sanitario dei pazienti in fase inguaribile e progressiva affetti da patologia cronica degenerativa;

          b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti per il miglioramento dell'assistenza finalizzata al controllo del dolore di qualsiasi origine;

          c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

          d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

 

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          e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei farmaci utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

          f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nelle cure palliative e nella terapia del dolore;

          g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione e di educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

Art. 16.
(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

      1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

      2. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti sanitari disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

      3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte

 

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delle strutture dedicate all'erogazione delle cure palliative.

      4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

Art. 17.
(Progetto «Ospedale senza dolore»).

      1. Per la prosecuzione e l'attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» previsto dall'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

      2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 e sono individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 18.
(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure

 

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di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai LEA sanitari e socio-sanitari in favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso alle cure domiciliari palliative integrate dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive ovvero da dolore severo cronico di origine neuropatica.

      2. Nell'ambito dei LEA di cui al comma 1 e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisce l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o da altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle terapie necessarie in sede domiciliare.

      3. Il programma di cui al comma 2 definisce i criteri e le procedure per la stipulazione di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali e assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipulazione delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che su quello amministrativo.

      4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari e assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.
 

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Art. 19.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore).

      1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. In tale caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei medicinali consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;

          b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge, alla tabella II, sezione B, nella colonna: «denominazione comune» dopo la voce: «Delorazepam» è inserita la seguente: «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)».

Art. 20.
(Formazione e aggiornamento professionali del personale nelle cure palliative).

      1. Nell'ambito del sistema nazionale di educazione continua in medicina, l'Agenzia

 

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nazionale per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi nelle cure palliative e nella terapia del dolore.

      2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e di formazione professionali, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 18, comma 2.

      3. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di fornire assistenza nei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi settori ospedalieri, residenziali e domiciliari, nonché di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative.

Art. 21.
(Campagne informative).

      1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi a un abuso o a un uso non appropriato dei medesimi.

      2. Le regioni, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo

 

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agli interventi adottati in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'articolo 17, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione dei pazienti e di registrazione di eventuali disservizi.

Art. 22.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.