1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-bis.1 - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.
In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.
Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori, può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».
1. In tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le parole: «figlio legittimo»
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). - Le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.
Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.
In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-bis.1, terzo comma».
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Cognome dell'adottato). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-bis.1 e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.
Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente
2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.
2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile».
1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.