1. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di libertà di circolazione, sono oggetto della presente legge tutte le professioni per cui non è stata espressamente prevista la riserva di legge in favore delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
2. Ai fini della presente legge, per professioni si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, sulla base dei princìpi deontologici e delle tecniche propri dell'attività professionale stessa.
1. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
2. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata o societaria o nella forma del lavoro dipendente. In quest'ultimo caso la legge predispone apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, nonché l'assenza di conflitto di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i Ministri competenti per materia, sono riconosciute le professioni di cui all'articolo 1 che hanno connotazione tipica di interesse diffuso, risultante da uno specifico fondamento teorico-pratico, dalla diffusione nel mercato nazionale e dalla rilevanza economica e sociale.
2. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e indicare espressamente le ragioni e gli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione, nonché, sentite le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 7, stabilire i requisiti necessari per l'esercizio della professione.
3. Il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione.
4. Il riconoscimento della professione avviene anche attraverso le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.
1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali, di seguito denominate «associazioni», di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici.
3. Le associazioni garantiscono la formazione permanente e adottano un codice
1. Al fine del riconoscimento delle associazioni sono necessari i seguenti requisiti:
a) l'avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, ovvero per altra idonea documentazione ufficiale, da almeno quattro anni;
b) l'adozione di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, l'assenza dello scopo di lucro, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e dell'attività dei relativi organi, nonché l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) la chiara individuazione di norme di deontologia;
e) la precisa identificazione delle attività professionali che caratterizzano la professione cui l'associazione si riferisce e dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari al suo esercizio;
f) la previsione dell'obbligo della formazione permanente;
g) l'ampia diffusione sul territorio nazionale, con sedi in almeno dieci regioni;
h) la mancata pronuncia nei confronti dei suoi legali rappresentanti di condanna, passata in giudicato, in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro competente per materia o settore prevalente di attività.
3. Nel caso in cui all'associazione richiedente il riconoscimento non corrisponda alcuna professione già riconosciuta secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3, la richiesta di riconoscimento dell'associazione costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento.
4. Al fine di evitare la parziale sovrapposizione tra le attività rappresentate dalle associazioni richiedenti e l'eccessiva frammentazione delle professioni, il decreto di cui al comma 2 indica le connotazioni tipiche che costituiscono l'ambito professionale oggetto della rappresentanza ed effettua il riconoscimento della professione stessa.
5. Le associazioni richiedenti, al fine di completare la procedura per il loro riconoscimento, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto di cui al comma 4 relative alle connotazioni tipiche della professione riconosciuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto stesso.
6. Ogni due anni il Ministro della giustizia, con decreto adottato secondo le modalità di cui al comma 2, procede alla ricognizione delle professioni per favorire l'aggiornamento di quelle esistenti, promuovere il riconoscimento di nuove professioni e procedere a eventuali accorpamenti.
1. Le regioni, sentite le associazioni professionali o le aggregazioni di associazioni professionali riconosciute e presenti a livello regionale, definiscono le modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute. In relazione alle specifiche peculiarità del rispettivo territorio, le regioni possono stabilire, per le attività professionali, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati dai decreti di riconoscimento previsti dall'articolo 5.
2. Le regioni definiscono i percorsi formativi necessari al conseguimento dei requisiti di cui al secondo periodo del comma 1 e all'aggiornamento delle competenze già acquisite dagli associati.
1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da almeno dieci associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piene indipendenza e imparzialità. Alle forme aggregative possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e di qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Esse controllano
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro delle associazioni. Il Registro è pubblico; il Ministero della giustizia stabilisce le forme e i modi attraverso cui renderlo ampiamente consultabile.
2. All'atto dell'emanazione del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5, le associazioni sono automaticamente iscritte nel Registro.
3. Le forme aggregative di cui all'articolo 7 possono chiedere l'iscrizione nel Registro.
1. Al fine di garantire la tutela del cittadino consumatore, è istituito l'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della medesima direttiva, con il quale si attesta il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento e la tenuta di un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa.
2. L'attestato di competenza può essere rilasciato sia dalla singola associazione sia
a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi;
b) la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione.
4. Per evitare che i percorsi che portano al rilascio dell'attestato di competenza siano condizionati da situazioni di conflitto di interessi e per garantirne il riconoscimento nei Paesi membri dell'Unione europea, i soggetti abilitati al rilascio devono essere accreditati presso il SINCERT.
5. L'attestato di competenza, che ha validità triennale, non è requisito vincolante per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti gli iscritti alle associazioni che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 6.
6. Gli associati, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, devono altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
7. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione comporta la perdita della validità dell'attestato di competenza.
8. L'iscritto all'associazione ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero d'iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro di cui all'articolo 8.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi al fine di istituire specifiche forme per la gestione previdenziale delle professioni oggetto della presente legge, scorporandola dalla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità di confluire nelle casse di previdenza delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile corrispondenti per materia e per contenuti professionali;
b) prevedere la possibilità, in alternativa a quella prevista dalla lettera a), di istituire una o più casse previdenziali autonome, destinate alle professioni oggetto della presente legge.
1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sull'operato delle associazioni al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge e ne dispone la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 8 in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni della medesima legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.