PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il comma 3 dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie e abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

          A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;

          B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;

          C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente di categoria D;

          D - Autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

          E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati

 

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destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria D, altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C».

Art. 2.
(Agevolazioni per i soggetti disabili)

      1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti disabili.
      2. Agli autocaravan di proprietà di soggetti disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Esenzioni dalle tasse automobilistiche).

      1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «i-bis) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo»;

          b) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento della tassa di cui al primo comma per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto».

 

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Art. 4.
(Aree di sosta e parcheggi).

      1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, provvedono a individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 185 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e i privati possono procedere ai sensi delle disposizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
      3. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta anche prolungata degli autocaravan.
      4. I parcheggi di cui al comma 3 sono realizzati comunque in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto di soggetti disabili.

Art. 5.
(Circolazione degli autocaravan).

      1. I comuni non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle stabilite per i veicoli previsti dall'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.