1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.
3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del
1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. È vietato il ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare dei magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti o che sono stati eletti e hanno cessato il mandato parlamentare.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati e non sono stati eletti o che sono stati eletti e hanno cessato il mandato parlamentare sono ricollocati, a domanda, nei ruoli della pubblica amministrazione in funzione e in ruoli corrispondenti a quello di provenienza e hanno comunque diritto di percepire lo stesso trattamento economico percepito al momento del collocamento fuori ruolo».
2. Nel titolo I del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Ai fini del ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di senatore e non eletti e dei magistrati
1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) è abrogato.
2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - (Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati). - 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione
Art. 60-ter. - (Ricollocamento dei agistrati candidati e non eletti e dei magistrati eletti dopo la cessazione del mandato elettivo). - 1. È vietato il ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare dei magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti o che sono stati eletti e hanno cessato il mandato elettivo.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati e non sono stati eletti o che sono stati eletti e hanno cessato il mandato elettivo sono ricollocati, a domanda, nei ruoli della pubblica amministrazione in funzione e in ruoli corrispondenti a quello di provenienza e comunque hanno diritto di percepire lo stesso trattamento economico percepito al momento del collocamento fuori ruolo».
1. Dopo l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:
«Art. 66-bis. - (Incompatibilità dei magistrati). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono
1. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente
1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi.
2. È vietato il ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare dei magistrati che sono stati candidati alla carica di membro del Parlamento europeo e non sono stati eletti o che sono stati eletti e hanno cessato il mandato parlamentare.
3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati alla carica di membro del Parlamento
2. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) con la funzione di magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare e onorario».
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.
2. È vietato il ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare per tutti i magistrati che sono stati nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato e sono cessati dalla carica.
3. I magistrati nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati a domanda nei ruoli della pubblica amministrazione in funzione e in ruoli corrispondenti a quello di provenienza e comunque hanno diritto di percepire lo
1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore comunale o provinciale, non possono essere assegnati, per un periodo di cinque anni, a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.
1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di Ministro, di Vice Ministro o di Sottosegretario di Stato o risultano in carica come presidente della provincia,