PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e definizioni).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.
      3. Ai fini della presente legge:

          a) per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva;

          b) per «musica popolare contemporanea» si intende ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta. Sono ricompresi nella definizione di musica popolare contemporanea generi musicali come il jazz, il rock, il blues, il pop, il rap, l'hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, la musica elettronica;

          c) per «musica popolare contemporanea italiana» si intende la musica di cui alla lettera b) realizzata, in una o più fasi del ciclo produttivo-distributivo, in Italia da soggetti operanti in Italia.

 

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Art. 2.
(Forme di intervento in favore della musica popolare contemporanea italiana).

      1. La promozione, la valorizzazione e la diffusione della musica sono attuate attraverso le seguenti tipologie di azione:

          a) interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e il valore artistico, sociale e culturale della musica in generale e della musica popolare contemporanea italiana in particolare;

          b) interventi di formazione e perfezionamento per musicisti e tecnici del settore;

          c) realizzazione e promozione di festival di musica popolare contemporanea dal vivo;

          d) incentivazione della presenza della musica popolare contemporanea italiana nell'offerta di spettacoli, sia attraverso la presenza nei teatri, sia attraverso il sostegno di spazi, auditorium, sale, club, che con continuità e professionalità propongono concerti e attività musicali;

          e) incentivi alla realizzazione di apposite strutture o all'utilizzo, previo adeguamento funzionale, di quelle esistenti per attività di ricerca e sperimentazione, di prova, di registrazione, di esecuzione e ascolto e di documentazione della musica popolare contemporanea italiana, con particolare attenzione alle aree periferiche e a quelle caratterizzati da fenomeni di disagio giovanile;

          f) incentivazione alla creazione, su commissione pubblica o privata, della musica popolare contemporanea italiana e alla sua diffusione, su scala nazionale e internazionale, mediante esecuzioni dal vivo, canali telematici e radio-televisivi e supporti audio-video e mediante scambi e forme di ospitalità con altri Paesi;

          g) promozione dei prodotti musicali e dei musicisti emergenti italiani nei circuiti

 

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musicali nazionali e all'estero, anche allo scopo di favorire lo scambio di esperienze;

          h) facilitazione della partecipazione dei giovani ai festival musicali attraverso la realizzazione di un sistema integrato di riduzione delle spese di ingresso, vitto, alloggio e viaggio;

          i) iniziative volte a facilitare l'accesso al consumo di supporti musicali e di produzioni musicali on line, da parte dei giovani, con particolare attenzione agli studenti, attraverso apposite riduzioni dei costi e possibilità di abbonamento a concerti ed esibizioni dal vivo;

          l) iniziative volte alla semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione della musica popolare contemporanea italiana, con particolare riferimento alle esecuzioni dal vivo;

          m) promozione dell'associazionismo non profit operante in ambito musicale.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali in favore dei giovani artisti e dei consumi musicali).

      1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano le spese di cui al comma 2, relative a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.
      2. Le spese per le quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti, nati o cresciuti in Italia, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento,

 

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l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.
      4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 2.
      6. Alla parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) prodotti musicali acquistabili su qualsiasi supporto fisico e on line».

      7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      «i-novies) le spese per l'acquisto di prodotti musicali acquistabili su qualsiasi

 

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supporto fisico e on line e di strumenti musicali fino a euro 500 da parte di soggetti fino a venticinque anni di età;

      i-decies) le spese per l'iscrizione e la frequenza a corsi di educazione musicale fino a euro 500 destinati a soggetti fino a venticinque anni di età».

      8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, con regolamento da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di istituzione e funzionamento di un registro degli insegnanti di musica, al fine di consentire l'attribuzione delle detrazioni fiscali per i corsi di educazione musicale tenuti dai soggetti in esso registrati, previste dalla lettera i-decies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 7 del presente articolo.
      9. Per le imprese del settore musicale che operano nella produzione degli strumenti musicali tradizionali gli utili reinvestiti, nel limite massimo annuo di 130.000 euro, a fini di formazione, assunzione e coinvolgimento dei giovani nell'azienda, sono esclusi da ogni imposizione fiscale.

Art. 4.
(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2010 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la promozione e la distribuzione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme digitali ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

 

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Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le procedure di monitoraggio e di controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci.
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero, di seguito denominato «Ufficio».

 

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L'Ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotti fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana, anche attraverso la promozione e la realizzazione di festival di livello internazionale finalizzati a stabilire in Italia esperienze di alto livello della musica popolare contemporanea e a favorire il confronto con le linee di sviluppo della musica a livello europeo e internazionale.
      2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente, presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri, di cui:

          a) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

          b) un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori;

          c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          e) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

      3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.
      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento dell'Ufficio.
      5. L'Ufficio si avvale di strutture e di risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      6. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati all'Ufficio è autorizzata la spesa

 

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di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.