1. Per il conseguimento dei loro fini istituzionali le università si avvalgono dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
1. Il ruolo dei professori universitari è unico ed è costituito dai professori reclutati ai sensi delle disposizioni della presente legge.
2. L'accesso al ruolo unico dei professori universitari avviene mediante pubblici concorsi su base nazionale con cadenza triennale, regolati dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla fascia dei professori universitari ordinari.
3. Lo stato giuridico ed economico dei professori universitari del ruolo unico è disciplinato dalle disposizioni vigenti per i professori universitari ordinari.
4. In sede di prima attuazione della presente legge sono inquadrati nel ruolo unico di cui al presente articolo i professori universitari di ruolo della prima fascia od ordinari e i professori universitari di ruolo della seconda fascia o associati, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità giuridica nel ruolo non inferiore a nove anni.
5. I professori universitari associati in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno maturato l'anzianità richiesta dal comma 4 conservano la posizione in ruolo e lo stato
1. Le università effettuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di inquadramento dei professori universitari nel ruolo unico di cui all'articolo 1 della medesima legge e determinano, entro i successivi sei mesi, il relativo organico, globalmente e per ogni settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'interno di ciascuna facoltà, nei corsi di laurea triennali, nei corsi di laurea magistrale o nei corsi per la formazione superiore post-universitaria.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche delle strutture di didattica e di ricerca, anche in considerazione delle tipologie e delle disponibilità delle strutture stesse, tenendo conto anche dei posti di ruolo ancora ricoperti dai professori di prima e di seconda fascia. Su richiesta dei docenti e in ragione delle esigenze delle suddette strutture, gli inquadramenti previsti dal citato comma 1 possono essere aggiornati dopo tre anni di insegnamento.
3. Nella predisposizione del bilancio annuale le università determinano la quota da destinare per l'anno accademico
1. La progressione in carriera dei professori universitari di ruolo si sviluppa in sei classi. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 9.
2. All'atto della nomina in ruolo il professore universitario è inquadrato nella prima classe; alle classi successive alla prima si accede ogni quattro anni previa procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 11.
1. Lo status giuridico dei professori universitari di ruolo è disciplinato, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni. Gli articoli 6, 16 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono abrogati.
2. I professori universitari di ruolo esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di insegnamento, con i connessi compiti preparatori,
a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. L'attività deve essere documentata periodicamente, secondo termini e modalità determinati dai regolamenti di ateneo;
b) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vigenti in materia;
c) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, di aggiornamento scientifico e di insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;
d) possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, e possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni;
e) svolgono compiti di assistenza sanitaria, i cui costi sono posi a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. I professori universitari di ruolo sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di
1. I professori universitari di ruolo sono tenuti a dedicare al proprio insegnamento, sotto forma di lezioni e di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, un numero di ore settimanali adeguato alla natura e alla complessità dell'insegnamento nonché a tenere lezioni settimanali almeno per tre giorni. In ogni caso, ciascun ateneo è tenuto ad assicurare un equilibrio interno per quanto concerne la diminuzione o l'aumento del carico didattico. Gli impegni didattico-scientifici sono attribuiti ai professori universitari secondo le disposizioni del regolamento didattico di ateneo e sono esercitati nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini nella facoltà di afferenza e in altre facoltà dell'ateneo, nonché in un altro ateneo o in un ente di ricerca con il quale l'università
1. Fermo restando il divieto dell'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari di ruolo possono esercitare, previa autorizzazione ai sensi del comma 2, attività libero-professionale, nonché svolgere incarichi per conto di
a) ai professori universitari non si applicano i commi da 7 a 13 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) i professori universitari non possono ricoprire cariche accademiche.
4. Gli atenei regolano le attività professionali e gli altri incarichi dei professori universitari di ruolo in conformità ai criteri generali definiti ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere, espresso entro trenta giorni dalla richiesta, della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale universitario (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e delle competenti Commissioni parlamentari.
1. Le università, nell'ambito della propria autonomia statutaria, possono prevedere meccanismi di differenziazione della componente individuale della retribuzione dei professori universitari, di cui all'articolo 9. A tale fine le università possono stipulare con i professori universitari di ruolo che non svolgono attività libero-professionale né ricoprono incarichi esterni di cui all'articolo 7, un contratto individuale di diritto privato, di durata biennale, eventualmente rinnovabile, che prevede:
a) il conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca, correlati in modo particolare alla programmazione di ateneo;
b) lo svolgimento di obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi a quelli previsti all'articolo 6;
c) eventuali intese circa le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale e di docenza retribuita in favore di terzi;
d) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo in favore di terzi.
2. Ai professori universitari di ruolo che sottoscrivono un contratto ai sensi del comma 1 non spetta l'assegno aggiuntivo per il tempo pieno.
1. Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo di cui all'articolo 23 è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.
2. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base ed è correlata all'impegno e allo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche
a) stipendio tabellare, comprensivo dello stipendio base, dell'indennità integrativa speciale e della retribuzione di anzianità;
b) indennità di funzione di cui all'articolo 10.
3. La parte di retribuzione variabile è costituita dalle seguenti voci:
a) contratto individuale di diritto privato di cui all'articolo 8;
b) indennità di risultato di cui all'articolo 10;
c) bonus meritocratico di cui all'articolo 10 riservato esclusivamente ai ricercatori universitari di ruolo.
4. Lo stipendio base annuo, comprensivo della tredicesima mensilità e corrispondente alla sesta classe stipendiale, attribuita ai professori e ai ricercatori universitari all'atto della nomina nel rispettivo ruolo unico di cui alla presente legge, è di 50.000 euro.
5. Il trattamento economico spettante ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo inquadrati nella prima classe stipendiale è pari al 72 per cento dello stipendio corrisposto per l'inquadramento nell'ultima classe stipendiale.
6. A partire dal conseguimento della seconda classe stipendiale, il trattamento economico di cui al comma 5 è incrementato del 4 per cento.
7. Dopo il conseguimento dell'ultima classe stipendiale, la progressione economica avviene con scatti biennali di anzianità pari al 2,50 per cento.
8. L'importo del trattamento economico stabilito ai sensi del presente articolo è sottoposto a revisione triennale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dai dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti dello Stato
1. L'indennità di funzione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), corrisponde a un trattamento retributivo aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico che gli atenei fissano con proprio regolamento e la cui entità è determinata con apposito decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'indennità di risultato, di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), corrisponde a un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti, valutati secondo parametri di efficacia, di appropriatezza e di efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività didattica e scientifica, ai sensi dell'articolo 11.
3. Il bonus meritocratico di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), è pari a tre classi di stipendio ed è elargito fino a un
1. Ai fini della progressione di classe stipendiale e dell'assegnazione delle indennità di funzione e di risultato, nonché del bonus meritocratico, di cui agli articoli 9 e 10, i professori e i ricercatori universitari di ruolo sono tenuti a presentare, con cadenza triennale, ai consigli di facoltà a cui appartengono una relazione sul lavoro didattico e scientifico svolto, corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso la facoltà di appartenenza e resi consultabili.
2. Le relazioni sul lavoro scientifico svolto, individuali e collettive, predisposte dalle facoltà universitarie e dagli atenei, sono pubblicate sui siti web dei singoli atenei interessati, nonché sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La produttività scientifica dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, unitamente ad una valutazione di qualità, efficacia ed efficienza della didattica, costituiscono parte integrante della valutazione triennale delle università di cui all'articolo 12.
1. Ogni tre anni è effettuata una valutazione dell'efficienza delle singole università, considerate nelle loro articolazioni interne in facoltà e in dipartimenti.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata in relazione alla didattica e alla ricerca, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in modo anche differenziato secondo le diverse aree scientifico-disciplinari. Tali criteri devono comunque comprendere l'entità della didattica effettuata e la qualità della medesima, valutata in maniera vincolante anche dagli studenti, nonché i risultati dell'attività di ricerca sotto il profilo quantitativo e qualitativo
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina con uno o più decreti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione per l'ammissione ai concorsi a posti di professore e di ricercatore universitari di ruolo, distinti per settori scientifico-disciplinari e scientifico-tecnologici.
2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:
a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1;
b) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni di abilitazione, assicurando in ogni caso l'elettività dei componenti, la loro esclusiva appartenenza alla comunità scientifica e tecnologica nazionale ed eventualmente internazionale, la durata biennale e la non rinnovabilità del mandato;
c) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e per la sostituzione dei commissari;
d) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;
e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione;
f) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali le commissioni sono tenute a operare, comprese le modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e scientifico-tecnologici e la loro valutazione;
g) la determinazione di requisiti scientifici e professionali minimi per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonché dei criteri per l'utilizzazione, ai fini della valutazione dei titoli, di indicatori riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, altresì, alla definizione di una graduatoria degli idonei sulla base del numero di giudizi positivi ricevuti da ciascun candidato. I giudizi formulati dai singoli commissari sono pubblicati sul sito web dei singoli atenei interessati, nonché sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. Alla copertura dei posti vacanti di professore e di ricercatore universitari di ruolo, per i quali è prevista la relativa copertura finanziaria, le università provvedono mediante pubblico concorso secondo procedure da determinare, nell'ambito della loro autonomia statutaria e regolamentare, in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Ai pubblici concorsi per professore universitario di ruolo sono ammessi, rispettivamente, i professori universitari ordinari e associati in servizio presso le
1. Le università disciplinano le procedure concorsuali ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 14 con apposito regolamento, approvato dagli organi competenti, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti e per settori scientifico-disciplinari;
b) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni di concorso, la cui composizione deve comprendere esclusivamente membri esterni all'ateneo;
c) l'individuazione dei membri esterni mediante sorteggio, che garantisca adeguata pubblicità delle operazioni, nell'ambito dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo di comprovata esperienza nel settore scientifico-disciplinare per il quale il concorso è bandito ed eventualmente di settori affini;
d) i termini per l'espletamento dei concorsi, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e per la sostituzione dei commissari;
e) le forme di pubblicità dei lavori della commissione, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;
f) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali le commissioni sono tenute a operare, comprese le modalità di accertamento delle capacità didattiche e della professionalità del candidato, nonché le modalità di individuazione dei titoli e delle pubblicazioni e della loro valutazione, e la relativa attribuzione del punteggio, suddiviso rispettivamente per l'attività scientifica e didattica e per l'eventuale servizio svolto nel medesimo ambito.
2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è adottato in conformità alle procedure previste dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il controllo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche nella forma della richiesta motivata di riesame, è limitato ai soli profili di legittimità.
3. I posti di professore universitario di ruolo previsti dall'organico di ciascun ateneo, che non sono coperti entro un triennio dalla vacanza mediante chiamata ovvero per trasferimento, sono soppressi ed è corrispondentemente ridotto l'organico di ateneo.
4. I ricercatori universitari di ruolo vincitori di pubblico concorso abilitati e in attesa di occupazione sono inseriti in graduatorie nazionali di idoneità da cui le università possono attingere nel triennio intraconcorsuale.
5. L'albo di idoneità alle funzioni di professore o di ricercatore universitario di ruolo, di cui all'articolo 17 può essere utilizzato anche per la copertura di posti resisi vacanti successivamente all'emanazione dei rispettivi bandi di concorso.
1. Il rettore, esperito il controllo di legittimità degli atti di cui all'articolo 15, approva con decreto gli atti di ciascun pubblico concorso e nomina i vincitori.
2. I vincitori di ogni singolo pubblico concorso sono assunti in servizio dall'università
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce gli albi nazionali di idoneità alle funzioni di professore universitario e di ricercatore dei ruoli di cui all'articolo 1, articolati per singoli settori scientifico-disciplinari, in cui sono inseriti, in ordine cronologico e sulla base della graduatoria di merito di cui all'articolo 13, comma 3, e, in caso di parità, sulla base della pregressa anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, sulla base dell'anzianità anagrafica, i candidati dichiarati idonei ai sensi del medesimo articolo 13.
2. L'iscrizione agli albi nazionali di cui al comma 1 non comporta alcun diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori o nel ruolo dei ricercatori universitari fino alla chiamata da parte di una facoltà, di un dipartimento o di una struttura universitaria e alla successiva nomina.
1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, non si applica ai concorsi per trasferimenti all'interno dell'ateneo.
1. Con cadenza triennale e, in sede di prima attuazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto, su parere conforme del CUN, la pianta organica dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
2. Il numero totale e la distribuzione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo sono stabiliti con legge, sentito il parere del CUN, sulla base delle motivate richieste dei senati accademici, i quali formulano tali richieste in considerazione delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica espresse, rispettivamente, dai consigli dei corsi di laurea e dai consigli dei dipartimenti.
1. La distribuzione dei professori universitari di ruolo nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree scientifico-disciplinari è stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cadenza triennale, sentito il parere del CUN, in base ai seguenti parametri:
a) il rapporto numerico tra i professori universitari e la media degli iscritti dell'ultimo triennio non può superare per nessun ateneo il rapporto uno a trenta né essere inferiore al rapporto uno a dieci;
b) l'assegnazione dei professori universitari per le diverse aree scientifico-disciplinari deve avvenire sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo triennio;
c) un'aliquota del 20 per cento dei posti disponibili può essere attribuita, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali è riconosciuto il carattere di rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;
d) il numero dei professori o dei ricercatori universitari assunti ai sensi degli articoli 21 e 22 non può essere superiore a un terzo del totale dei professori universitari di ruolo.
1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.
3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche
1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 13, iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 17, per lo svolgimento di attività di insegnamento, per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai pubblici concorsi banditi ai sensi degli articoli 14 e seguenti.
2. I contratti di cui al comma 1, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione. Quest'ultima non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori universitari di ruolo. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni.
1. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
2. Il ruolo di cui al comma 1 è articolato nei tre diversi profili di ricercatore universitario, primo ricercatore universitario e di dirigente di ricerca universitario, corrispondenti ai diversi livelli di maturazione delle competenze scientifiche e di ricerca.
1. Ai ricercatori universitari di ruolo sono garantiti la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali.
2. Relativamente alle ricerche programmate nell'ambito del dipartimento di appartenenza o nelle strutture universitarie, i ricercatori universitari di ruolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca. Sono fatti salvi i casi di obiezione di coscienza.
3. I ricercatori universitari di ruolo hanno facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto degli impegni relativi alla ricerca programmata. Le università favoriscono, inoltre, la partecipazione dei ricercatori universitari ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, all'aggiornamento,
1. Le università possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei ricercatori universitari di ruolo, chiamare ricercatori degli enti pubblici di ricerca a ricoprire posti del corrispondente profilo. Gli enti pubblici di ricerca possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei ricercatori degli enti di ricerca, chiamare ricercatori universitari di ruolo a ricoprire posti delle corrispondenti fasce.
2. Gli enti pubblici di ricerca, ai fini della mobilità dei rispettivi ricercatori tra i medesimi enti, possono applicare le disposizioni del comma 1.
3. I ricercatori degli enti pubblici di ricerca sono equiparati, ai fini della mobilità, ai ruoli universitari del corrispondente profilo di ricercatore, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma
1. Gli enti pubblici di ricerca, con appositi regolamenti e sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla definizione delle aree scientifico-disciplinari determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, procedendo alle relative procedure di revisione periodica.
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le specificità degli enti pubblici di ricerca, si conformano ai princìpi previsti dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, per la definizione dei settori scientifico-disciplinari universitari.
3. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:
a) le modalità di definizione delle aree scientifico-disciplinari;
b) le modalità di revisione periodica delle aree scientifico-disciplinari, con cadenza temporale non inferiore a sei anni;
c) le modalità di variazione di afferenza alle diverse aree scientifico-disciplinari su richiesta degli interessati.
4. I regolamenti di cui al comma 1 individuano, inoltre, gli organismi scientifici preposti agli adempimenti di cui al presente articolo. Tali organismi provvedono anche a predisporre e ad aggiornare
1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2010 un fondo integrativo per il finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse, con una dotazione annua di 200 milioni di euro.
2. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti tra le varie strutture organizzative universitarie di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo di ciascun
1. I professori universitari straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e coloro che sono nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite, alla data di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, sono inquadrati, con decorrenza dalla medesima data, nel corrispondente ruolo di cui agli articoli 2 e 23 della medesima legge, nella classe stipendiale corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
2. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui all'articolo 3, comma 4, e coloro che sono nominati nelle fasce di professore associato a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nel ruolo unico dei professori universitari, di cui all'articolo 2, e nella classe stipendiale corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.