PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizione generale).

      1. Per il conseguimento dei loro fini istituzionali le università si avvalgono dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.

Art. 2.
(Istituzione del ruolo unico dei professori universitari).

      1. Il ruolo dei professori universitari è unico ed è costituito dai professori reclutati ai sensi delle disposizioni della presente legge.
      2. L'accesso al ruolo unico dei professori universitari avviene mediante pubblici concorsi su base nazionale con cadenza triennale, regolati dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla fascia dei professori universitari ordinari.
      3. Lo stato giuridico ed economico dei professori universitari del ruolo unico è disciplinato dalle disposizioni vigenti per i professori universitari ordinari.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge sono inquadrati nel ruolo unico di cui al presente articolo i professori universitari di ruolo della prima fascia od ordinari e i professori universitari di ruolo della seconda fascia o associati, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità giuridica nel ruolo non inferiore a nove anni.
      5. I professori universitari associati in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno maturato l'anzianità richiesta dal comma 4 conservano la posizione in ruolo e lo stato

 

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giuridico ed economico in godimento e maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori universitari nella sede universitaria di appartenenza all'atto del raggiungimento di tale anzianità. La fascia dei professori universitari associati è trasformata in contingente ad esaurimento.
      6. Nelle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le espressioni: «professore universitario di prima fascia od ordinario» e «professore universitario di seconda fascia o associato» si intendono sostituite dalla seguente: «professore universitario di ruolo».

Art. 3.
(Inquadramento dei professori universitari di ruolo).

      1. Le università effettuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di inquadramento dei professori universitari nel ruolo unico di cui all'articolo 1 della medesima legge e determinano, entro i successivi sei mesi, il relativo organico, globalmente e per ogni settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'interno di ciascuna facoltà, nei corsi di laurea triennali, nei corsi di laurea magistrale o nei corsi per la formazione superiore post-universitaria.
      2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche delle strutture di didattica e di ricerca, anche in considerazione delle tipologie e delle disponibilità delle strutture stesse, tenendo conto anche dei posti di ruolo ancora ricoperti dai professori di prima e di seconda fascia. Su richiesta dei docenti e in ragione delle esigenze delle suddette strutture, gli inquadramenti previsti dal citato comma 1 possono essere aggiornati dopo tre anni di insegnamento.
      3. Nella predisposizione del bilancio annuale le università determinano la quota da destinare per l'anno accademico

 

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successivo alle spese per il personale, tenendo conto anche degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento dei professori universitari in servizio. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento dei professori universitari nel ruolo unico, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere coperti, su richiesta, utilizzando le quote di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
      4. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dal 1o gennaio 2010.

Art. 4.
(Progressione in carriera dei professori universitari di ruolo).

      1. La progressione in carriera dei professori universitari di ruolo si sviluppa in sei classi. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 9.
      2. All'atto della nomina in ruolo il professore universitario è inquadrato nella prima classe; alle classi successive alla prima si accede ogni quattro anni previa procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 11.

Art. 5.
(Status giuridico dei professori universitari di ruolo).

      1. Lo status giuridico dei professori universitari di ruolo è disciplinato, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni. Gli articoli 6, 16 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono abrogati.
      2. I professori universitari di ruolo esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di insegnamento, con i connessi compiti preparatori,

 

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organizzativi e di verifica; provvedono a un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture; assicurano le attività di tutoraggio e di orientamento degli studenti; organizzano attività interdidattiche con il settore professionale, attraverso modalità di cooperazione con il settore pubblico e privato. In particolare essi:

          a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. L'attività deve essere documentata periodicamente, secondo termini e modalità determinati dai regolamenti di ateneo;

          b) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vigenti in materia;

          c) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, di aggiornamento scientifico e di insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;

          d) possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, e possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni;

          e) svolgono compiti di assistenza sanitaria, i cui costi sono posi a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

      3. I professori universitari di ruolo sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di

 

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diritto dei consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti.
      4. La destinazione dei posti di ruolo, le chiamate degli idonei nonché i trasferimenti relativi ai professori universitari sono deliberati dai dipartimenti, che deliberano con la partecipazione dei medesimi professori universitari.
      5. Ferma restando l'unicità della qualifica dei professori universitari di ruolo, come definita nei commi da 1 a 3, a ogni professore universitario corrisponde uno specifico profilo di capacità professionale. Le università riservano, per le specifiche esigenze organizzative delle strutture didattico-scientifiche, l'esercizio delle funzioni di direzione e di coordinamento ai professori universitari selezionati mediante criteri stabiliti dagli statuti, basati sui meriti acquisiti e sui risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche, in compiti organizzativi interni e nella partecipazione agli organi collegiali e di governo degli atenei e, a parità di merito, sull'anzianità di ruolo.

Art. 6.
(Carico didattico dei professori universitari di ruolo).

      1. I professori universitari di ruolo sono tenuti a dedicare al proprio insegnamento, sotto forma di lezioni e di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, un numero di ore settimanali adeguato alla natura e alla complessità dell'insegnamento nonché a tenere lezioni settimanali almeno per tre giorni. In ogni caso, ciascun ateneo è tenuto ad assicurare un equilibrio interno per quanto concerne la diminuzione o l'aumento del carico didattico. Gli impegni didattico-scientifici sono attribuiti ai professori universitari secondo le disposizioni del regolamento didattico di ateneo e sono esercitati nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini nella facoltà di afferenza e in altre facoltà dell'ateneo, nonché in un altro ateneo o in un ente di ricerca con il quale l'università

 

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di appartenenza ha stipulato un'apposita convenzione.
      2. I professori universitari di ruolo inquadrati nei corsi di laurea triennale sono tenuti allo svolgimento di almeno sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di almeno sessanta ore annuali di esercitazioni. Le sessanta ore di esercitazioni possono essere ridotte nella misura del 50 per cento quando ai docenti è affidato un secondo corso di insegnamento o un secondo modulo didattico.
      3. I professori universitari di ruolo inquadrati nei corsi di laurea magistrale sono tenuti allo svolgimento di almeno sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di almeno sessanta ore annuali di attività seminariali.
      4. I professori universitari di ruolo inquadrati nei corsi di formazione superiore post-universitaria sono tenuti allo svolgimento di almeno ottanta ore annuali di attività seminariali e di almeno trenta ore annuali di lezioni cattedratiche.

      5. I docenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono inoltre tenuti a documentare almeno trecento ore di attività connesse agli obblighi didattici, compresa la partecipazione alle commissioni di esame e alle commissioni di laurea.
      6. L'attività dei docenti di cui al presente articolo è documentata da un registro annuale, predisposto da ciascun ateneo in conformità ai propri statuti e regolamenti, da consegnare alle autorità accademiche competenti entro il 31 dicembre di ciascun anno. La mancata consegna del registro comporta l'irrogazione della sanzione della censura.

Art. 7.
(Attività libero-professionale e altri incarichi dei professori universitari di ruolo).

      1. Fermo restando il divieto dell'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari di ruolo possono esercitare, previa autorizzazione ai sensi del comma 2, attività libero-professionale, nonché svolgere incarichi per conto di

 

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amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita in favore di terzi.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal rettore che, sentiti il preside di facoltà e il direttore del dipartimento interessati, accerta la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario di ruolo e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo.
      3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di cui all'articolo 11 abbiano esito negativo. I professori universitari di ruolo che, previa autorizzazione, svolgono attività libero-professionale non saltuaria o che assumono incarichi particolarmente impegnativi in termini di tempo, sottoscrivono con l'università di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di diritto privato che prevede la riduzione del carico didattico di cui all'articolo 6 dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigenza di tale contratto:

          a) ai professori universitari non si applicano i commi da 7 a 13 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          b) i professori universitari non possono ricoprire cariche accademiche.

      4. Gli atenei regolano le attività professionali e gli altri incarichi dei professori universitari di ruolo in conformità ai criteri generali definiti ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere, espresso entro trenta giorni dalla richiesta, della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale universitario (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e delle competenti Commissioni parlamentari.

 

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Art. 8.
(Contratti individuali di diritto privato).

      1. Le università, nell'ambito della propria autonomia statutaria, possono prevedere meccanismi di differenziazione della componente individuale della retribuzione dei professori universitari, di cui all'articolo 9. A tale fine le università possono stipulare con i professori universitari di ruolo che non svolgono attività libero-professionale né ricoprono incarichi esterni di cui all'articolo 7, un contratto individuale di diritto privato, di durata biennale, eventualmente rinnovabile, che prevede:

          a) il conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca, correlati in modo particolare alla programmazione di ateneo;

          b) lo svolgimento di obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi a quelli previsti all'articolo 6;

          c) eventuali intese circa le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale e di docenza retribuita in favore di terzi;

          d) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo in favore di terzi.

      2. Ai professori universitari di ruolo che sottoscrivono un contratto ai sensi del comma 1 non spetta l'assegno aggiuntivo per il tempo pieno.

Art. 9.
(Trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo).

      1. Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo di cui all'articolo 23 è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.
      2. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base ed è correlata all'impegno e allo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche

 

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di cui all'articolo 6. Essa è costituita dalle seguenti voci:

          a) stipendio tabellare, comprensivo dello stipendio base, dell'indennità integrativa speciale e della retribuzione di anzianità;

          b) indennità di funzione di cui all'articolo 10.

      3. La parte di retribuzione variabile è costituita dalle seguenti voci:

          a) contratto individuale di diritto privato di cui all'articolo 8;

          b) indennità di risultato di cui all'articolo 10;

          c) bonus meritocratico di cui all'articolo 10 riservato esclusivamente ai ricercatori universitari di ruolo.

      4. Lo stipendio base annuo, comprensivo della tredicesima mensilità e corrispondente alla sesta classe stipendiale, attribuita ai professori e ai ricercatori universitari all'atto della nomina nel rispettivo ruolo unico di cui alla presente legge, è di 50.000 euro.
      5. Il trattamento economico spettante ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo inquadrati nella prima classe stipendiale è pari al 72 per cento dello stipendio corrisposto per l'inquadramento nell'ultima classe stipendiale.

      6. A partire dal conseguimento della seconda classe stipendiale, il trattamento economico di cui al comma 5 è incrementato del 4 per cento.
      7. Dopo il conseguimento dell'ultima classe stipendiale, la progressione economica avviene con scatti biennali di anzianità pari al 2,50 per cento.
      8. L'importo del trattamento economico stabilito ai sensi del presente articolo è sottoposto a revisione triennale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dai dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti dello Stato

 

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di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      9. In sede di prima attuazione della presente legge, i professori universitari ordinari e associati e coloro che saranno nominati nel ruolo unico di cui alla medesima legge a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data di cui all'articolo 3, comma 4, sono inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nella classe stipendiale corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
      10. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici del personale universitario docente e di ricerca, indicano le somme da destinare per il riequilibro del trattamento economico di cui al presente articolo.

Art. 10.
(Indennità di funzione, indennità di risultato e bonus meritocratico).

      1. L'indennità di funzione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), corrisponde a un trattamento retributivo aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico che gli atenei fissano con proprio regolamento e la cui entità è determinata con apposito decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. L'indennità di risultato, di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), corrisponde a un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti, valutati secondo parametri di efficacia, di appropriatezza e di efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività didattica e scientifica, ai sensi dell'articolo 11.
      3. Il bonus meritocratico di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), è pari a tre classi di stipendio ed è elargito fino a un

 

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massimo di tre volte nel corso della carriera esclusivamente ai ricercatori universitari di ruolo di cui all'articolo 23, senza pregiudizio per la fruizione dei normali scatti biennali, per l'eccellenza scientifica raggiunta nelle ricerche o nell'organizzazione e nel coordinamento di attività scientifiche. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce ogni quattro anni una gara di merito, indicando i criteri per la formulazione delle domande e per la formazione ed il funzionamento delle commissioni di esame. Può essere giudicato meritevole non più di un terzo degli appartenenti allo stesso settore disciplinare, indipendentemente dal numero di domande presentate.

Art. 11.
(Promozione e valutazione periodica dell'attività didattica e scientifica dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo).

      1. Ai fini della progressione di classe stipendiale e dell'assegnazione delle indennità di funzione e di risultato, nonché del bonus meritocratico, di cui agli articoli 9 e 10, i professori e i ricercatori universitari di ruolo sono tenuti a presentare, con cadenza triennale, ai consigli di facoltà a cui appartengono una relazione sul lavoro didattico e scientifico svolto, corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso la facoltà di appartenenza e resi consultabili.
      2. Le relazioni sul lavoro scientifico svolto, individuali e collettive, predisposte dalle facoltà universitarie e dagli atenei, sono pubblicate sui siti web dei singoli atenei interessati, nonché sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. La produttività scientifica dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, unitamente ad una valutazione di qualità, efficacia ed efficienza della didattica, costituiscono parte integrante della valutazione triennale delle università di cui all'articolo 12.

 

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      4. I professori e i ricercatori universitari di ruolo che al termine della valutazione effettuata ai sensi del presente articolo riportano un giudizio negativo sono soggetti al blocco della carriera e dello stipendio e non possono presentare, per il successivo quadriennio, domanda per l'ottenimento di fondi da parte di enti pubblici di ricerca, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di università e di amministrazioni locali. In particolare, nel medesimo quadriennio, i professori universitari non possono ricoprire le funzioni di rettore, di preside, di presidente di consiglio di corso di laurea, di direttore di dipartimento o di istituto ovvero di scuole di specializzazione, né possono essere membri di commissioni di esame nei pubblici concorsi per posti di professore o di ricercatore universitario di ruolo. In caso di reiterato giudizio negativo, i professori e i ricercatori universitari di ruolo sono trasferiti ad altre carriere del pubblico impiego secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e il CUN.

Art. 12.
(Valutazione dell'efficienza delle università).

      1. Ogni tre anni è effettuata una valutazione dell'efficienza delle singole università, considerate nelle loro articolazioni interne in facoltà e in dipartimenti.
      2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata in relazione alla didattica e alla ricerca, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in modo anche differenziato secondo le diverse aree scientifico-disciplinari. Tali criteri devono comunque comprendere l'entità della didattica effettuata e la qualità della medesima, valutata in maniera vincolante anche dagli studenti, nonché i risultati dell'attività di ricerca sotto il profilo quantitativo e qualitativo

 

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in relazione a standard internazionali.
      3. I dati sulla valutazione delle attività delle università effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmessi dall'ANVUR al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. In relazione ai risultati della valutazione effettuata ai sensi del presente articolo, sono applicati parametri correttivi per la destinazione delle risorse finanziarie alle singole università. In merito, l'ANVUR formula le relative proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 13.
(Abilitazione per l'ammissione ai concorsi a posti di professore e di ricercatore universitari di ruolo).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina con uno o più decreti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione per l'ammissione ai concorsi a posti di professore e di ricercatore universitari di ruolo, distinti per settori scientifico-disciplinari e scientifico-tecnologici.
      2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

          a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1;

          b) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni di abilitazione, assicurando in ogni caso l'elettività dei componenti, la loro esclusiva appartenenza alla comunità scientifica e tecnologica nazionale ed eventualmente internazionale, la durata biennale e la non rinnovabilità del mandato;

          c) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e per la sostituzione dei commissari;

 

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          d) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

          e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione;

          f) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali le commissioni sono tenute a operare, comprese le modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e scientifico-tecnologici e la loro valutazione;

          g) la determinazione di requisiti scientifici e professionali minimi per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonché dei criteri per l'utilizzazione, ai fini della valutazione dei titoli, di indicatori riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, altresì, alla definizione di una graduatoria degli idonei sulla base del numero di giudizi positivi ricevuti da ciascun candidato. I giudizi formulati dai singoli commissari sono pubblicati sul sito web dei singoli atenei interessati, nonché sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 14.
(Copertura dei posti vacanti nei settori della didattica e della ricerca).

      1. Alla copertura dei posti vacanti di professore e di ricercatore universitari di ruolo, per i quali è prevista la relativa copertura finanziaria, le università provvedono mediante pubblico concorso secondo procedure da determinare, nell'ambito della loro autonomia statutaria e regolamentare, in conformità alle disposizioni della presente legge.

      2. Ai pubblici concorsi per professore universitario di ruolo sono ammessi, rispettivamente, i professori universitari ordinari e associati in servizio presso le

 

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università italiane e gli studiosi italiani e stranieri in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 13.
      3. I soggetti di cui al comma 2 possono concorrere solo per posti banditi da un ateneo diverso da quello di appartenenza.
      4. Ai concorsi per la selezione ai diversi profili di ricercatore universitario di ruolo di cui all'articolo 23 possono partecipare i ricercatori universitari in servizio presso le università italiane, i professori e gli studiosi italiani e stranieri in possesso di adeguata qualificazione scientifico-professionale.

Art. 15.
(Procedure concorsuali).

      1. Le università disciplinano le procedure concorsuali ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 14 con apposito regolamento, approvato dagli organi competenti, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

          a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti e per settori scientifico-disciplinari;

          b) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni di concorso, la cui composizione deve comprendere esclusivamente membri esterni all'ateneo;

          c) l'individuazione dei membri esterni mediante sorteggio, che garantisca adeguata pubblicità delle operazioni, nell'ambito dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo di comprovata esperienza nel settore scientifico-disciplinare per il quale il concorso è bandito ed eventualmente di settori affini;

          d) i termini per l'espletamento dei concorsi, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e per la sostituzione dei commissari;

          e) le forme di pubblicità dei lavori della commissione, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

 

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          f) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali le commissioni sono tenute a operare, comprese le modalità di accertamento delle capacità didattiche e della professionalità del candidato, nonché le modalità di individuazione dei titoli e delle pubblicazioni e della loro valutazione, e la relativa attribuzione del punteggio, suddiviso rispettivamente per l'attività scientifica e didattica e per l'eventuale servizio svolto nel medesimo ambito.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è adottato in conformità alle procedure previste dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il controllo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche nella forma della richiesta motivata di riesame, è limitato ai soli profili di legittimità.
      3. I posti di professore universitario di ruolo previsti dall'organico di ciascun ateneo, che non sono coperti entro un triennio dalla vacanza mediante chiamata ovvero per trasferimento, sono soppressi ed è corrispondentemente ridotto l'organico di ateneo.

      4. I ricercatori universitari di ruolo vincitori di pubblico concorso abilitati e in attesa di occupazione sono inseriti in graduatorie nazionali di idoneità da cui le università possono attingere nel triennio intraconcorsuale.
      5. L'albo di idoneità alle funzioni di professore o di ricercatore universitario di ruolo, di cui all'articolo 17 può essere utilizzato anche per la copertura di posti resisi vacanti successivamente all'emanazione dei rispettivi bandi di concorso.

Art. 16.
(Procedure di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi).

      1. Il rettore, esperito il controllo di legittimità degli atti di cui all'articolo 15, approva con decreto gli atti di ciascun pubblico concorso e nomina i vincitori.
      2. I vincitori di ogni singolo pubblico concorso sono assunti in servizio dall'università

 

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che ha bandito il concorso e per il relativo raggruppamento per il quale hanno concorso.
      3. Dopo la conferma in ruolo, stabilita con decreto rettorale, i professori e i ricercatori universitari di ruolo confermati sono sottoposti a un giudizio di valutazione dei risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche, tecnologiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 17.
(Istituzione degli albi nazionali di idoneità).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce gli albi nazionali di idoneità alle funzioni di professore universitario e di ricercatore dei ruoli di cui all'articolo 1, articolati per singoli settori scientifico-disciplinari, in cui sono inseriti, in ordine cronologico e sulla base della graduatoria di merito di cui all'articolo 13, comma 3, e, in caso di parità, sulla base della pregressa anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, sulla base dell'anzianità anagrafica, i candidati dichiarati idonei ai sensi del medesimo articolo 13.
      2. L'iscrizione agli albi nazionali di cui al comma 1 non comporta alcun diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori o nel ruolo dei ricercatori universitari fino alla chiamata da parte di una facoltà, di un dipartimento o di una struttura universitaria e alla successiva nomina.

Art. 18.
(Mobilità dei professori universitari).

      1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, non si applica ai concorsi per trasferimenti all'interno dell'ateneo.

 

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Art. 19.
(Pianta organica dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo).

      1. Con cadenza triennale e, in sede di prima attuazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto, su parere conforme del CUN, la pianta organica dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
      2. Il numero totale e la distribuzione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo sono stabiliti con legge, sentito il parere del CUN, sulla base delle motivate richieste dei senati accademici, i quali formulano tali richieste in considerazione delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica espresse, rispettivamente, dai consigli dei corsi di laurea e dai consigli dei dipartimenti.

Art. 20.
(Criteri per la distribuzione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo nelle sedi universitarie e nelle aree scientifico-disciplinari).

      1. La distribuzione dei professori universitari di ruolo nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree scientifico-disciplinari è stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cadenza triennale, sentito il parere del CUN, in base ai seguenti parametri:

          a) il rapporto numerico tra i professori universitari e la media degli iscritti dell'ultimo triennio non può superare per nessun ateneo il rapporto uno a trenta né essere inferiore al rapporto uno a dieci;

          b) l'assegnazione dei professori universitari per le diverse aree scientifico-disciplinari deve avvenire sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo triennio;

 

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          c) un'aliquota del 20 per cento dei posti disponibili può essere attribuita, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali è riconosciuto il carattere di rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

          d) il numero dei professori o dei ricercatori universitari assunti ai sensi degli articoli 21 e 22 non può essere superiore a un terzo del totale dei professori universitari di ruolo.

Art. 21.
(Contratti di diritto privato per attività di ricerca).

      1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
      2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.
      3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche

 

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con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca pubblici e privati.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.
      5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli previsti dalla presente legge.

Art. 22.
(Contratti di insegnamento).

      1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 13, iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 17, per lo svolgimento di attività di insegnamento, per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai pubblici concorsi banditi ai sensi degli articoli 14 e seguenti.
      2. I contratti di cui al comma 1, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione. Quest'ultima non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori universitari di ruolo. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni.

Art. 23.
(Istituzione del ruolo dei ricercatori universitari).

      1. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
      2. Il ruolo di cui al comma 1 è articolato nei tre diversi profili di ricercatore universitario, primo ricercatore universitario e di dirigente di ricerca universitario, corrispondenti ai diversi livelli di maturazione delle competenze scientifiche e di ricerca.

 

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      3. La progressione in carriera dei ricercatori universitari si sviluppa rispettivamente in sei classi stipendiali. Allo sviluppo in classi stipendiali corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 9. All'atto della nomina in ruolo si è inquadrati nella prima classe stipendiale del ruolo con la rispettiva qualifica iniziale di ricercatore universitario. Alle classi successive alla prima si accede previa valutazione ai sensi dell'articolo 11.
      4. L'accesso al profilo di primo ricercatore universitario si ottiene al conseguimento della terza classe stipendiale del rispettivo ruolo.
      5. L'accesso al ruolo di dirigente di ricerca universitario si ottiene al conseguimento della quinta classe stipendiale del rispettivo ruolo
      6. Ogni ricercatore universitario è inquadrato in un'area scientifico-disciplinare. Le relative affinità sono stabilite dal senato accademico.

Art. 24.
(Status giuridico dei ricercatori universitari di ruolo).

      1. Ai ricercatori universitari di ruolo sono garantiti la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali.
      2. Relativamente alle ricerche programmate nell'ambito del dipartimento di appartenenza o nelle strutture universitarie, i ricercatori universitari di ruolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca. Sono fatti salvi i casi di obiezione di coscienza.
      3. I ricercatori universitari di ruolo hanno facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto degli impegni relativi alla ricerca programmata. Le università favoriscono, inoltre, la partecipazione dei ricercatori universitari ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, all'aggiornamento,

 

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allo studio e alla collaborazione scientifica presso gli enti di ricerca in Italia e all'estero.
      4. I ricercatori universitari hanno diritto a pubblicare a diffondere i risultati delle loro ricerche. I regolamenti universitari disciplinano le modalità, le situazioni, i tempi e le motivazioni attraverso i quali possono essere posti vincoli di riservatezza o di segretezza su programmi, ricerche e risultati.
      5. I regolamenti universitari prevedono, altresì, la disciplina di eventuali controversie su diritti d'autore, di invenzione e di brevetti. I diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori universitari di ruolo prodotte durante l'attività di ricerca sono riconosciuti nella misura e secondo modalità definite dai regolamenti universitari e dalle disposizioni vigenti in materia.
      6. I ricercatori universitari di ruolo, singoli o associati, sono titolari della ricerca di cui sono responsabili e sono autonomi nella gestione di spesa, nell'ambito dei regolamenti universitari contabili. L'università di appartenenza garantisce le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate, secondo criteri di pari opportunità e condizioni; inoltre i singoli atenei favoriscono, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento nazionali e internazionali. I ricercatori universitari, nell'ambito del dipartimento o della struttura di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati e alla rendicontazione della spesa delle attività di ricerca.
      7. I regolamenti universitari disciplinano l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio ovvero per collaborazione scientifica o professionale con altri enti di ricerca, anche stranieri e privati.
      8. Ai ricercatori universitari di ruolo è garantito il diritto di partecipazione agli organi di governo dei rispettivi atenei e delle strutture universitarie. Sono assicurate le risorse per la partecipazione all'organizzazione e al coordinamento di gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche
 

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e alle procedure di programmazione della ricerca.
      9. I regolamenti universitari individuano appositi organismi di rappresentanza elettiva dei ricercatori con compiti di consulenza scientifica e di proposta sulla programmazione della ricerca.
      10. L'accesso a ciascun profilo del ruolo di cui al comma 2 del presente articolo avviene esclusivamente previa abilitazione di idoneità e con pubblico concorso nazionale, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 13 e seguenti.
      11. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di stato giuridico ed economico del ruolo dei ricercatori universitari, prevedendo una carriera articolata, meccanismi di progressione ed uno stato economico consono alla figura professionale del ricercatore universitario, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

Art. 25.
(Mobilità dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca).

      1. Le università possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei ricercatori universitari di ruolo, chiamare ricercatori degli enti pubblici di ricerca a ricoprire posti del corrispondente profilo. Gli enti pubblici di ricerca possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei ricercatori degli enti di ricerca, chiamare ricercatori universitari di ruolo a ricoprire posti delle corrispondenti fasce.
      2. Gli enti pubblici di ricerca, ai fini della mobilità dei rispettivi ricercatori tra i medesimi enti, possono applicare le disposizioni del comma 1.
      3. I ricercatori degli enti pubblici di ricerca sono equiparati, ai fini della mobilità, ai ruoli universitari del corrispondente profilo di ricercatore, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma

 

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dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
      4. Ai fini della mobilità prevista dal comma 1 del presente articolo, la contrattazione provvede ad armonizzare il trattamento economico del personale inquadrato nei rispettivi ruoli con quello previsto all'articolo 23 per il corrispondente profilo del ricercatore universitario.

Art. 26.
(Definizione e revisione periodica delle aree scientifico-disciplinari degli enti pubblici di ricerca per l'armonizzazione delle procedure di mobilità).

      1. Gli enti pubblici di ricerca, con appositi regolamenti e sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla definizione delle aree scientifico-disciplinari determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, procedendo alle relative procedure di revisione periodica.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le specificità degli enti pubblici di ricerca, si conformano ai princìpi previsti dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, per la definizione dei settori scientifico-disciplinari universitari.
      3. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

          a) le modalità di definizione delle aree scientifico-disciplinari;

          b) le modalità di revisione periodica delle aree scientifico-disciplinari, con cadenza temporale non inferiore a sei anni;

          c) le modalità di variazione di afferenza alle diverse aree scientifico-disciplinari su richiesta degli interessati.

      4. I regolamenti di cui al comma 1 individuano, inoltre, gli organismi scientifici preposti agli adempimenti di cui al presente articolo. Tali organismi provvedono anche a predisporre e ad aggiornare

 

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liste di esperti esterni all'ente pubblico di ricerca per ciascuna area scientifico-disciplinare ai fini dell'articolo 25.
      5. La congruenza della definizione e delle revisioni delle aree scientifico-disciplinari con i criteri generali di cui al comma 1 è verificata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede con proprio decreto a stabilire le correlazioni tra le aree scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari universitari.
      6. L'accesso a ciascun profilo corrispondente ai profili di cui all'articolo 23, comma 2, avviene esclusivamente con concorso pubblico nazionale. I pubblici concorsi sono banditi indicando le aree scientifico-disciplinari alle quali si riferiscono. Gli enti pubblici di ricerca provvedono con propri regolamenti alla definizione delle procedure concorsuali.
      7. Fermo restando il potere di indirizzo e di direttiva dei rispettivi organi vigilanti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a verificare che i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo siano conformi ai princìpi di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e ad assicurarne l'omogeneità tra i vari enti pubblici di ricerca, anche in merito a quanto stabilito all'articolo 25 della presente legge.

Art. 27.
(Fondo integrativo per i progetti di ricerca universitaria).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2010 un fondo integrativo per il finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse, con una dotazione annua di 200 milioni di euro.
      2. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti tra le varie strutture organizzative universitarie di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo di ciascun

 

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ateneo. L'attribuzione dei finanziamenti ai singoli gruppi di ricerca ovvero a progetti di ricerca individuale è fatta in base alla valutazione dell'interesse della ricerca proposta. Qualora si tratti di ricerche individuali e il richiedente sia in servizio presso l'ateneo da più di tre anni, è valutata anche la produttività scientifica dell'ultimo triennio secondo criteri determinati da un apposito regolamento universitario.

Art. 28.
(Norme transitorie).

      1. I professori universitari straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e coloro che sono nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite, alla data di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, sono inquadrati, con decorrenza dalla medesima data, nel corrispondente ruolo di cui agli articoli 2 e 23 della medesima legge, nella classe stipendiale corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
      2. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui all'articolo 3, comma 4, e coloro che sono nominati nelle fasce di professore associato a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nel ruolo unico dei professori universitari, di cui all'articolo 2, e nella classe stipendiale corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.