1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare) - 1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.
3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi della seguente enumerazione:
a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del
b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;
l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;
n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;
o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione
4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), c), e), g), i), m), o) del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) del presente comma non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).
5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; essa acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.