PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il territorio del comune di Livigno costituisce territorio extradoganale ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
      2. Il territorio del comune di Livigno costituisce, altresì, territorio extradoganale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008.

Art. 2.

      1. Nel territorio extradoganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.
      2. Nel territorio extradoganale del comune di Livigno è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati, sull'alcool etilico e sui seguenti generi: liquori, distillati e acquaviti, olio vegetale, profumi e prodotti di bellezza, articoli sportivi, articoli di foto-cine-ottica e accessori, occhiali, articoli di elettronica, articoli di alta fedeltà e accessori, pelliccerie, pelletterie, calzature, orologeria, valigeria e borse, gioielleria e articoli di abbigliamento.

Art. 3.

      1. L'ammontare del diritto di cui all'articolo 2 da determinare, sentito il comune di Livigno, con decreto del Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, avente validità annuale, non può eccedere la misura:

          a) di 0,500 euro per litro di benzina;

          b) di 0,500 euro per litro di gasolio e di petrolio;

          c) di 0,500 euro per litro di olio vegetale;

          d) di 1,00 euro per pacchetto convenzionale di venti sigarette;

          e) di 2,00 euro per litro di alcool etilico;

          f) del 20 per cento del valore esposto sulle fatture di acquisto degli altri generi indicati nell'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

      1. Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduce i generi di cui all'articolo 2 nel territorio extradoganale del comune di Livigno, nonché dagli operatori economici che li acquistano per immetterli al consumo.
      2. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare un'apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.
      3. Il diritto speciale è corrisposto in un'unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 5.

      1. L'accertamento e la riscossione del diritto speciale sono di competenza del comune di Livigno, che provvede con proprio regolamento a disciplinarne l'applicazione.
      2. La rettifica della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, e il suo accertamento d'ufficio, nonché il provvedimento esecutivo e la prescrizione del diritto speciale sono regolati,

 

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per quanto applicabili, dalle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
      3. Il contenzioso relativo al diritto speciale è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
      4. Si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 472, e 18 dicembre 1997, n. 473.
      5. Il saggio degli interessi dovuti è determinato nella misura legale.

Art. 6.

      1. Le somme provenienti dalla riscossione del diritto speciale sono di competenza del comune di Livigno, il quale provvede a devolvere annualmente alla provincia di Sondrio una quota pari al 5 per cento di tale somma, da vincolare alla realizzazione di opere, di infrastrutture di interesse pubblico e di interventi per la tutela dell'ambiente.

Art. 7.

      1. La legge 1o novembre 1973, n. 762, è abrogata.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.