DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;

          b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;

          c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;

          d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente:

      «Art. 602-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

          a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

 

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          b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

          c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

      Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4.
(Clausola di invarianza).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.