PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misura dell'indennizzo).

      1. Ai cittadini italiani titolari di beni, diritti e interessi, esclusi i beni statali e parastatali, abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia ai sensi del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, già parzialmente indennizzati o da indennizzare ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n. 135, 29 gennaio 1994, n. 98, e 29 marzo 2001, n. 137, è riconosciuto un indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero per il rapporto tra i prezzi attuali e i prezzi degli edifici correnti nel mese di maggio 1940, precedente la dichiarazione di guerra, stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1o gennaio 1939 al 31 maggio 1940.
      2. Gli acconti dell'indennizzo corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle norme vigenti prima della medesima data, comprese quelle citate al comma 1, sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito ai sensi del medesimo comma, senza alcuna rivalutazione degli stessi acconti.

 

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Art. 2.
(Rivalutazione delle stime).

      1. L'equo prezzo medio nell'anno 1938 di cui all'articolo 1 è fissato in misura pari a 1,53846 volte il valore di stima dei beni in base al quale gli acconti dell'indennizzo sono stati corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Interessi).

      1. Ai titolari di beni di cui all'articolo 1 viene corrisposta separatamente l'accumulazione degli interessi calcolata:

          a) su un capitale pari all'ammontare dell'indennizzo definitivo di cui all'articolo 1, dal quale sono detratti, dalla data della loro liquidazione, gli acconti corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) in base al tasso legale;

          c) per un numero intero di anni, omettendo la frazione dell'ultimo anno;

          d) con inizio dal 16 settembre 1947 per i beni sottoposti da parte jugoslava a nazionalizzazione o a riforma agraria o ad ogni altra misura generale o particolare limitativa della proprietà, nonché per i beni i cui titolari, alla medesima data del 16 settembre 1947, non erano residenti permanentemente nei territori ceduti alla Jugoslavia ai sensi del citato Trattato di pace o nella ex Zona B del Territorio libero di Trieste;

          e) con inizio dal giorno d'iscrizione all'anagrafe del comune di prima sistemazione o in un campo di raccolta dei profughi, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera d). Tale inizio non può essere, comunque, precedente alla data del 16 settembre 1947;

          f) con termine nel giorno di adozione dell'atto di liquidazione dell'indennizzo definitivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

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Art. 4.
(Domanda confermatoria).

      1.Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate e conformate ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 137.

Art. 5.
(Liquidazione dell'indennizzo).

      1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi della presente legge è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il pagamento degli indennizzi definitivi è effettuato in contanti, in titoli di Stato o in azioni, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto, in base agli accertamenti già acquisiti dagli uffici ministeriali di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i beni con valore al 1938 fino a 100.000 lire; entro due anni dalla stessa data per i beni con valore al 1938 fino a 200.000 lire; per i restanti beni, in un periodo più ampio stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alle sue disponibilità ed esigenze di bilancio.
      4. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia il diritto all'indennizzo decade.

Art. 6.
(Trattamento fiscale degli indennizzi).

      1. Agli indennizzi definitivi corrisposti ai sensi della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, si applicano le seguenti disposizioni:

          a) le somme riguardanti gli indennizzi definitivi non sono considerate redditi

 

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imponibili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa;

          b) le somme di cui alla lettera a) e i relativi acconti corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi citate all'articolo 1 sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 miliardi di euro, si provvede mediante quote annuali, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, nonché utilizzando eventuali nuove entrate conseguenti alla revisione degli accordi con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia in materia di indennizzi.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.