1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori e di assicurare una completa e corretta informazione sui prodotti cosmetici posti in commercio, è fatto obbligo di apporre sui contenitori e sugli imballaggi dei medesimi prodotti un'etichetta che riporti il Paese in cui è stato prodotto il cosmetico e l'elenco con l'indicazione di origine degli ingredienti utilizzati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e gli elenchi di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009.
3. In sede di etichettatura dei prodotti cosmetici di cui al comma 1 è vietato l'impiego di diciture, marchi e immagini che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.
4. Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti cosmetici, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti dannosi derivanti dall'uso di prodotti cosmetici non conformi alle norme di legge, sono rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.
1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
a) all'adozione di un capillare sistema di controllo, anche di natura igienico-sanitaria, sulla qualità dei prodotti in commercio al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) all'introduzione di un esame tecnico ai fini dell'esercizio e dell'accertamento della professionalità, che abiliti alla vendita di prodotti cosmetici in Italia;
c) all'adozione di specifiche norme per il contrasto della contraffazione di prodotti cosmetici, anche attraverso l'intensificazione dei controlli sui prodotti venduti in aree pubbliche;
d) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità per i consumatori, anche a fini di tutela della produzione nazionale (made in Italy), nel settore della cosmetica;
e) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.
1. Tutti i prodotti cosmetici in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi della catena di produzione e di distribuzione.
2. Il Ministro della salute, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei prodotti cosmetici sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera.
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale dei prodotti cosmetici che non riportano, in forma chiaramente leggibile e ben visibile, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 2.
2. I controlli sulla correttezza e sulla legittimità delle indicazioni recate dall'etichetta di cui all'articolo 1, nonché sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, di cui all'articolo 3, sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza, dal Ministero della salute, attraverso le aziende sanitarie locali competenti per territorio, e dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è sottoposto alle pene di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale.
1. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti cosmetici provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori inducendoli a ritenere l'origine italiana del prodotto.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il Ministro della salute, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove un apposito protocollo di intenti con i soggetti della filiera produttiva e distributiva in relazione all'adozione di un codice di autoregolamentazione per la certificazione di prodotti cosmetici di qualità, al fine di garantire il benessere e la salute dei consumatori.
1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.