PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Figura e profilo professionali).

      1. Al fine dell'adeguamento del profilo sanitario di odontotecnico, è individuata la figura dell'odontotecnico quale professione sanitaria afferente all'area tecnico-assistenziale, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251.
      2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e titolare di laboratorio odontotecnico, provvede, in qualità di fabbricante, alla progettazione e alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in conformità alla prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
      3. L'odontotecnico titolare di laboratorio odontotecnico può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, nonché all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente, agli atti di verifica di congruità, in base alle sue esclusive competenze tecniche, dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare gli elementi relativi esclusivamente al manufatto dal medesimo realizzato.

Art. 2.
(Contesti operativi).

      1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l'esclusiva responsabilità

 

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dell'odontotecnico titolare di laboratorio.
      2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

          a) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;

          b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

          c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di lavoro autonomo assumendo la titolarità del laboratorio odontotecnico o, in taluni casi, la direzione tecnica in regime di dipendenza, in strutture pubbliche e private.

Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Per esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico.
      3. Le università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con altre facoltà, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Norma finale).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni

 

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in materia di corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, sono abrogate. Agli studenti che si sono iscritti ai citati corsi entro l'anno scolastico 2010-2011 è comunque garantito il completamento degli studi.

Art. 5.
(Norma transitoria).

      1. I titoli di odontotecnico conseguiti in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti a seguito del superamento con esito positivo dei corsi di cui all'articolo 4 sono equiparati alla laurea prescritta dall'articolo 3 e costituiscono titoli abilitanti all'esercizio della professione.