DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 41 della Costituzione).

      1. L'articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 41. – L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
      Non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con i principî fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
      La legge si conforma ai principî di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini prevedendo, di norma, controlli successivi».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 97 della Costituzione).

      1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 97. – Le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune.
      L'esercizio, anche indiretto, delle pubbliche funzioni è regolato in modo che ne siano assicurate l'efficienza, l'efficacia, la semplicità e la trasparenza.
      Le pubbliche amministrazioni sono organizzate secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
      Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni

 

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e le responsabilità proprie dei funzionari.
      Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvi i casi stabiliti dalla legge. La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 118 della Costituzione).

      1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
      «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni garantiscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».