1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:
«1-bis. La famiglia affidataria può essere sentita in ogni momento dal giudice che ha disposto l'affido. Deve essere direttamente sentita dal giudice in tutti i procedimenti aperti a favore del minore affidato ed espressamente dal giudice tutelare quando l'affido consensuale deve essere prorogato oltre il termine e vengono richiesti provvedimenti al tribunale per i minori. La famiglia affidataria deve inoltre essere sentita dal tribunale per i minori quando l'affidamento è prorogato oltre il termine iniziale e quando viene aperta una procedura di adottabilità nell'interesse del minore affidato. Gli affidatari possono rivolgersi al tribunale per i minori per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile, a tutela del minore affidato».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tesa a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari possono collaborare con il servizio sociale svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e di formazione degli operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in
1. L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 433. – All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, purché non vi sia stata dichiarazione di decadenza dalla potestà
L'avvenuta adozione determina la cessazione dell'obbligo nei confronti della famiglia d'origine».