PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:
      «1-bis. La famiglia affidataria può essere sentita in ogni momento dal giudice che ha disposto l'affido. Deve essere direttamente sentita dal giudice in tutti i procedimenti aperti a favore del minore affidato ed espressamente dal giudice tutelare quando l'affido consensuale deve essere prorogato oltre il termine e vengono richiesti provvedimenti al tribunale per i minori. La famiglia affidataria deve inoltre essere sentita dal tribunale per i minori quando l'affidamento è prorogato oltre il termine iniziale e quando viene aperta una procedura di adottabilità nell'interesse del minore affidato. Gli affidatari possono rivolgersi al tribunale per i minori per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile, a tutela del minore affidato».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tesa a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari possono collaborare con il servizio sociale svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e di formazione degli operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in

 

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esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico, assistendo ed affiancando i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici, e sostituendoli, ove espressamente delegate, per singoli atti non formali.
      2-ter. Le associazioni familiari accreditate secondo i requisiti indicati dagli enti locali competenti collaborano con il servizio sociale locale nella formulazione del progetto di affidamento e nella gestione dello stesso; propongono l'abbinamento tra il minore affidando e una famiglia associata da loro valutata; svolgono interventi anche educativi sui minori affidati; facilitano il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine da parte del minore affidato ad una famiglia associata, disponendo gli interventi necessari al reinserimento del minore in famiglia al termine dell'affido; riferiscono periodicamente al servizio sociale sull'andamento dell'affido in essere presso una famiglia associata. Le associazioni familiari accreditate sono altresì interlocutori diretti dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'affido in relazione a un affido in essere presso una famiglia associata; possono essere interpellate in ogni momento sull'andamento dell'affido; devono riferire senza indugio ogni evento significativo relativo all'affido; devono essere sentite dal giudice tutelare ovvero dal tribunale per i minori ove l'affido prosegua oltre il termine inizialmente previsto; possono chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale ove i genitori riprendano l'esercizio della potestà».

Art. 3.

      1. L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 433. – All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
          1) il coniuge;
          2) i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, purché non vi sia stata dichiarazione di decadenza dalla potestà

 

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parentale del genitore; in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
          3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
          4) i generi e le nuore;
          5) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, anche adottivi, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

      L'avvenuta adozione determina la cessazione dell'obbligo nei confronti della famiglia d'origine».