PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione di fisico).

      1. Il fisico è il professionista specializzato nella ricerca e nell'insegnamento delle discipline fisiche, nelle applicazioni della fisica all'analisi e alla soluzione dei problemi in diversi campi, quali l'uso efficace delle risorse disponibili e lo sviluppo di nuove opportunità, nonché nel supporto scientifico alle attività industriali, mediche, sanitarie e concernenti l'ambiente, il risparmio energetico e i beni culturali.
      2. È istituita la professione di fisico, articolata nei due livelli di fisico professionista e fisico professionista junior, in relazione ai requisiti indicati nell'articolo 4.
      3. La professione di fisico può essere svolta come libera professione o in qualità di dipendente di istituti di ricerca nonché di imprese e di enti pubblici.

Art. 2.
(Istituzione della professione di fisico medico).

      1. È istituita la professione sanitaria di fisico medico per l'esercizio delle attività che comportano l'applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica alla medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura. La professione sanitaria di fisico medico è esercitata dai fisici professionisti del settore della fisica medica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
      2. Le prestazioni professionali del fisico medico non si sovrappongono a quelle attribuite dalla legislazione vigente in materia all'esclusiva competenza della professione medica.

 

Pag. 6

Art. 3.
(Istituzione di FederFisica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della gestione comune dell'elenco professionale dei fisici di cui all'articolo 3, le associazioni professionali dei fisici maggiormente rappresentative a livello nazionale, con specifico atto convenzionale, si aggregano per costituire un apposito organismo denominato «FederFisica».
      2. Ai fini della costituzione di FederFisica, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità degli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
      3. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto autorizza FederFisica a svolgere le seguenti funzioni:

          a) istituire e mantenere aggiornato un elenco professionale dei fisici professionisti articolato in sezioni e in settori, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4;

          b) definire l'elenco delle attività relative ai diversi settori ai sensi dell'articolo 5 e le procedure per l'iscrizione all'elenco professionale secondo le indicazioni di cui all'articolo 4;

          c) rilasciare agli iscritti che ne fanno richiesta un attestato di competenza riguardante la qualificazione professionale, in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7

 

Pag. 7

settembre 2005, che certifica il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento nonché un comportamento conforme al codice deontologico della professione. L'attestato di competenza ha una durata temporale limitata definita da FederFisica. L'attestato non è vincolante per l'esercizio della professione.

Art. 4.
(Elenco professionale dei fisici).

      1. Nell'elenco professionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono istituite le seguenti sezioni:

          a) la sezione A, ripartita nei seguenti settori: fisica industriale, dei materiali e tecnologie dell'informazione; fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio; fisica medica;

          b) la sezione B, consistente in un unico settore al quale appartengono i possessori del titolo di fisico professionista junior.

      2. Ai laureati iscritti nelle sezioni e nei settori dell'elenco professionale spetta il titolo di fisico professionista, con indicazione dello specifico settore, se iscritti nella sezione A, ovvero il titolo di fisico professionista junior, se iscritti nella sezione B.
      3. L'iscrizione nei settori dell'elenco, professionale è subordinata al superamento di un'apposita prova di idoneità, da tenere con le procedure e con le modalità definite da FederFisica con proprio regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6.
      4. Per l'ammissione alla prova di idoneità di cui al comma 3 sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) per la sezione A: il possesso della laurea magistrale LM-17 – Fisica LM-58 – scienze dell'universo o LM-79 – scienze geofisiche ovvero della laurea in fisica del previgente ordinamento o del titolo di dottore di ricerca in discipline fisiche; la

 

Pag. 8

frequenza di un master annuale di secondo livello o, in alternativa, il compimento di un tirocinio di durata biennale con le modalità definite da FederFisica nel regolamento di cui al comma 3, ad esclusione del settore della fisica medica per il quale il tirocinio è sostituito dal conseguimento del diploma di specializzazione in fisica medica, requisito necessario per l'iscrizione all'elenco professionale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187;

          b) per la sezione B: il possesso della laurea L-30 – scienze e tecnologie fisiche; la frequenza di un master annuale di primo livello o, in alternativa, il compimento di un tirocinio di durata annuale con le modalità definite da FederFisica nel regolamento di cui al comma 3.

Art. 5.
(Attività professionali).

      1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le attività svolte nei seguenti ambiti:

          a) applicazioni della fisica all'analisi e alla soluzione dei problemi, in particolare per l'uso efficace delle risorse disponibili e per lo sviluppo di nuove opportunità, nonché supporto scientifico alle attività industriali, mediche, sanitarie e concernenti l'ambiente, il risparmio energetico e i beni culturali; promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'utilizzo delle tecnologie emergenti finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti e al loro adattamento continuo allo sviluppo tecnologico;

          b) sviluppo di modelli matematici volti all'ottimizzazione dei processi, all'analisi di fenomeni e di sistemi complessi, alla progettazione di sistemi di controllo e di gestione e allo sviluppo di metodi di lavoro in ambito aziendale; valutazione e stima statistica di grandezze

 

Pag. 9

e di parametri da misure sperimentali e da indagini statistiche;

          c) progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione di energia da varie fonti e con varie tecnologie; valutazione e certificazione degli impianti tecnologici, dei sistemi di sicurezza e dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti; controlli non distruttivi per applicazioni industriali, civili ambientali e mediche; studi d'impatto ambientale e controlli su rischi di contaminazione e di incidente; analisi e valutazione dei rischi da rumore e da vibrazioni, da radiazioni ionizzanti e non, da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e da inquinamento luminoso e radioattivo;

          d) sviluppo di modelli e di procedure sperimentali, relativi a processi atmosferici di rilevanza meteorologica e climatologica e a processi di diffusione, di trasformazione e di trasporto degli inquinanti; sviluppo di modelli, di tecniche e di procedure sperimentali relativi all'ambiente circumterrestre di rilevanza magnetosferica e spaziale, anche ai fini della protezione dai rischi di incidenti dovuti a frammenti spaziali;

          e) applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica in medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate con l'impiego di radiazioni ionizzanti, ottiche, radiofrequenze, microonde, campi magnetici e ultrasuoni, in particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini, e la relativa radioprotezione dei pazienti, degli operatori e della popolazione.

      2. Formano oggetto dell'attività professionale dei fisici professionisti junior iscritti nella sezione B di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le attività svolte nei seguenti ambiti:

          a) analisi di misure fisiche a fini applicativi e relative implicazioni informatico - fisiche con impiego di software per strumentazioni di misura e di gestione di

 

Pag. 10

reti di calcolatori; progettazione e sviluppo di sistemi software per l'elaborazione dei segnali fisici;

          b) supporto scientifico ad attività industriali, sanitarie, concernenti l'ambiente terrestre e circumterrestre, la meteorologia, la climatologia, la protezione civile, la difesa del suolo, il risparmio energetico e i beni culturali; controllo dell'inquinamento acustico e luminoso;

          c) applicazioni tecnologiche, a livello industriale e di laboratorio, di strumentazione per misure elettroniche, di sistemi di controllo per l'acquisizione e per l'analisi delle immagini; conduzione e gestione di apparecchiature complesse presso industrie, enti pubblici e aziende ospedaliere.

Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. Ai fisici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai rispettivi elenchi delle associazioni afferenti a FederFisica è consentita l'iscrizione all'elenco professionale di cui all'articolo 4 senza l'obbligo di sostenere la prova di idoneità prevista dal medesimo articolo 4, comma 3.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Pag. 11