1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani è istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato».
2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.
3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare almeno centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:
a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;
b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2.
1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità
a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6;
e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
f) informa, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o facendo ricorso ai propri canali informativi, anche telematici, la comunità italiana di riferimento su tutte le materie di competenza.
8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa
1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione delle minoranze, all'uopo delegato dal medesimo Comitato.
2. L'Intercomites si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.
3. L'Intercomites elegge al proprio interno il presidente.
4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali i singoli membri appartengono.
5. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero e i parlamentari italiani.
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.
5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche. L'erogazione degli eventuali finanziamenti
1. Il Comitato è composto dal presidente e:
a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti;
b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti;
c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni dall'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,
1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato,
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.
2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare. I membri cooptati non possono superare il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità nei Comitati
1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione, anche telematico.
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.
3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della
1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito con decreto presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.
3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni italiane presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 35.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al
1. La votazione per l'elezione dei membri del Comitato e per l'elezione del presidente del Comitato avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dai nomi dei candidati della medesima lista.
3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti. Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido.
4. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
5. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
6. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
7. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. Il primo seggio è assegnato al candidato presidente della lista. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2.
1. È proclamato eletto presidente del Comitato il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età. È eletto, altresì, un secondo vice-presidente tra i membri della minoranza del Comitato.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato,
1. All'attuazione degli articoli 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17, valutato in 8.600.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, all'articolo 19, comma 6, e all'articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato «Consiglio», che ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Il Consiglio è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero. Il Consiglio, oltre alle funzioni di rappresentanza generale, svolge azioni di raccordo tra le comunità italiane
1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri.
2. Ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello stesso, e i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. I membri di diritto che sono espressione dei Comitati e degli Intercomites
1. Il Consiglio approva una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione rileva i principali temi emersi durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero, all'interno di ciascuna area geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo delle iniziative intraprese dagli enti e dalle istituzioni centrali, regionali e locali, sia sotto il profilo dell'integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità. La relazione, altresì, esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. La relazione ha proiezione triennale ed è trasmessa a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Ai fini dell'elaborazione della relazione il Consiglio esamina le relazioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 9.
2. Il Consiglio può formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero.
3. Il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle regioni e dallo Stato in favore delle comunità italiane all'estero.
1. Il Consiglio si articola in:
a) presidente;
b) vicepresidente vicario;
c) vicepresidenti;
d) ufficio di presidenza;
e) commissioni per le aree continentali;
f) commissione regionale;
g) assemblea plenaria.
2. Il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario o Viceministro delegato, convoca e presiede l'assemblea plenaria, assicurando il coordinamento tra Stato e regioni.
3. Il vicepresidente vicario è eletto dai vicepresidenti di cui al comma 4 al loro interno. Convoca e presiede l'ufficio di presidenza e dà esecuzione alle decisioni in esso assunte.
4. I vicepresidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale di cui al comma 6, e uno in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il vicepresidente in rappresentanza delle regioni e delle province autonome è eletto tra i componenti la commissione regionale. Per l'elezione dei vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.
5. L'ufficio di presidenza è composto dai vicepresidenti. Fissa l'ordine del giorno dell'assemblea plenaria, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per
1. Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria una volta all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, qualora l'ufficio di presidenza ne ravvisi la necessità sulla base di
1. Presso il Ministero degli affari esteri ha sede la segreteria del Consiglio, affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
2. Il funzionario di cui al comma 1 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.
1. I membri del Consiglio rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati di cui al capo I della presente legge.
2. I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due
1. Ai membri del Consiglio che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio e un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario per le spese telefoniche e postali.
2. Non hanno diritto ai rimborsi di cui al comma 1 i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI, fatto salvo il vicepresidente del Consiglio eletto in rappresentanza della commissione regionale.
3. Gli importi dei rimborsi sono determinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35.
1. Ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio partecipa, con solo diritto di
1. All'attuazione del presente capo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Sono abrogate la legge 23 ottobre 2003, n. 286, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 18 giugno 1998, n. 198.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.