1. La convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, di seguito denominata «convenzione», è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali.
2. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.
3. È dovere deontologico per gli avvocati informare il proprio cliente all'atto del conferimento di incarico della possibilità di ricorrere alla procedura partecipativa.
4. Il ricorso alla convenzione può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché preveda i requisiti di cui all'articolo 4 e quelli per la nomina dell'avvocato negoziatore.
5. I legali designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall'articolo 14, all'ausilio di un mediatore familiare abilitato.
1. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, comunque non inferiore a un mese e non superiore a quattro mesi.
1. La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
1. La convenzione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
b) l'oggetto del conflitto o della controversia;
c) le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio, nonché prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e di consulenti;
d) il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;
e) l'impegno delle parti, dei loro avvocati incaricati e di chiunque partecipa a comportarsi con lealtà durante la procedura e a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che si sono scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, redatta con l'ausilio di esperti e di consulenti designati ai sensi della lettera c);
f) il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell'articolo 1 e degli eventuali esperti o consulenti.
1. La convenzione può essere conclusa da qualsiasi persona che ha la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da un avvocato negoziatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.
1. La convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorti in relazione a diritti indisponibili, a status della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, o a questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione di contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.
1. Quando è in corso una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ogni ricorso al giudice, anche sommario o monitorio, per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.
1. In caso di urgenza, la convenzione non esclude l'instaurazione di procedimenti cautelari e urgenti.
1. Le parti, che a seguito della convenzione raggiungono un accordo per risolvere tutta o parte della loro controversia, possono prevedere, per il tramite dei propri difensori nominati nella medesima convenzione, di sottoporre con ricorso congiunto l'accordo per l'omologazione al presidente del tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.
2. L'accordo deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s'intende transigere, rinunciare e conciliare. Le dichiarazioni generiche non hanno valore.
3. Il decreto di omologazione del presidente del tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l'annotazione, l'iscrizione o la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
4. Il presidente del tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l'omologazione solo per le ipotesi in cui l'accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguardi diritti indisponibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Della mancata omologazione sono avvertiti i consigli dell'ordine degli avvocati ai quali appartengono i legali designati affinché valutino se la mancata omologazione costituisce un fatto deontologicamente rilevante.
5. Se il presidente del tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, ai sensi del comma 2, convoca le parti e i loro difensori invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.
6. In caso di mancata presentazione dell'accordo per l'omologazione, l'accordo ha effetti solo negoziali tra le parti e non costituisce titolo esecutivo o titolo per la trascrizione, l'annotazione, l'iscrizione o la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974 e 1975 del codice civile.
2. L'accordo può essere dichiarato nullo ai sensi degli articoli 1966, secondo comma, e 1972 del codice civile.
3. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui stesura ha partecipato.
4. L'accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.
1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se previsto dalla legge.
2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dai legali designati e, se le parti l'hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori
1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte, per il tramite del suo avvocato, ha invitato personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato e tale invito non è seguito da risposta o è seguito da rifiuto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se previsto dalla legge.
2. L'invito ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso deve indicare:
a) il termine proposto per l'espletamento della procedura;
b) l'oggetto del conflitto o della controversia;
c) l'impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura e a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, redatta con l'ausilio di esperti e di consulenti designati ai sensi dell'articolo 4;
d) il nome dell'avvocato negoziatore e l'invito a designare un avvocato negoziatore;
e) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito o il rifiuto ad aderire alla procedura può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e che in caso di rifiuto o di mancata risposta la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se previsto dalla legge;
f) l'avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione come disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o che ha rifiutato di aderire alla procedura può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'articolo 96 del codice di procedura penale.
4. L'invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può essere trascritto, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi in cui la controversia ha per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale; la trascrizione perde efficacia se, decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per aderire alla procedura, non è annotata la convenzione o se non è seguita, decorso il medesimo termine di trenta giorni dallo scadere del termine per aderire, dalla trascrizione della domanda giudiziale.
5. In tutti i casi in cui la controversia ha per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale, le parti possono trascrivere la convenzione. La trascrizione perde efficacia se, decorsi trenta giorni dallo scadere del termine fissato per la procedura, non è trascritta l'omologazione dell'accordo ai sensi del presente articolo o se non è seguita dalla trascrizione della domanda giudiziale. L'eventuale proroga del termine ai sensi dell'articolo 2 deve essere annotata.
1. La convenzione può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una
a) all'articolo 4 dopo il comma 13 inserito il seguente:
«13-bis. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti
b) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole e relative alla misura
1. La prescrizione è interrotta con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui all'articolo 13. Ogni termine di decadenza è sospeso con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui al citato articolo 13 e inizia nuovamente a decorrere a spirare dal termine previsto nella convenzione o decorso il termine di trenta giorni di cui al medesimo articolo 13, comma 1. La sospensione feriale dei termini non si cumula con la sospensione prevista dal presente comma.
1. Nella procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato è obbligo degli avvocati e delle parti comportarsi con lealtà e tenere riservati le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L'avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato, fermo restando l'obbligo di osservare quanto previsto dal comma 3.
2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, e in precedenza non conosciute o conoscibili, nel corso di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza nel corso della procedura e nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. Il difensore della parte e tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nella procedura davanti all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità.
5. A coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.
1. Il giudice, con l'ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile e in qualsiasi momento successivo e fino alla precisazione delle conclusioni o nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione a lui sottoposta, dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando il termine per la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato in contraddittorio con le parti.
2. Nei casi di cui al comma 1 la richiesta di omologazione prevista dall'articolo 9 è presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza.
3. Nei giudizi di separazione e di divorzio, il presidente del tribunale in sede di comparizione personale delle parti davanti a sé e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.
4. I termini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
1. Gli onorari dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell'accordo e di partecipazione e di assistenza alla procedura partecipativa di negoziazione assistita
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.
1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato purché terminata con un accordo omologato ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
1. Alle parti degli accordi omologati ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge si applicano i benefìci fiscali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. L'attestazione, ai fini dei benefìci sulle imposte sui redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo. I legali sono responsabili dell'attestazione resa.
1. Gli ordini degli avvocati provvedono a organizzare, per i loro iscritti, corsi di formazione riguardanti le procedure di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, nonché a diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «ovvero una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge».
1. I presidenti dei tribunali trasmettono annualmente al Ministero della giustizia i decreti di omologazione degli accordi emanati ai sensi degli articoli 9 e 14.
1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.