1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunità si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili.
2. I magistrati o altre autorità non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.
a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;
b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.
1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese della Chiesa apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apostolica in Italia.
4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, è stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa apostolica in
1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma è libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la Chiesa apostolica in Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
2. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.
1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.
1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.
3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.
1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti presso il Centro di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti del Centro di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione ed il regolamento del Centro di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia, denominato: «Fondazione Apostolica», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno altri enti costituiti nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della Chiesa apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio nazionale senza ingerenza da
1. L'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia denominato «Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. È riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.
1. È assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.
1. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 24 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 25, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.
1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 24, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 25.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
1. La Repubblica e la Chiesa apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa apostolica in Italia.
1. Le Autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000 per l'anno 2011 e in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause