1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da due a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».
1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua
1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata se il fatto di cui agli articoli 317 e 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene».
1. L'articolo 319-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319-bis. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati
1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 320. – (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio). – Le disposizioni di cui agli articoli 317, 318, 319 e 319-bis si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».
1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per compiere od omettere un atto del suo ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, chiede, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne sollecita la promessa, è punito, qualora la richiesta o sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere od omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni. Le pene previste sono aumentate
1. All'articolo 322-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dagli articoli da 314 a 320» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 314 a 317 e dall'articolo 629-bis»;
b) al secondo comma, le parole: «dall'articolo 321» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 318».
1. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nel quarto comma dell'articolo 628».
1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o
1. Al capo III del titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 360 è aggiunto il seguente:
«Art. 360-bis. – (Circostanza attenuante) – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».
1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con violenza o minaccia taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
1. All'articolo 317-bis del codice penale, le parole: «per i reati di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 314 e 629-bis».
1. All'articolo 322-bis, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 629-bis».
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,»;
c) gli articoli 319-ter e 321 sono abrogati.
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «317 (corruzione), 322 (istigazione alla corruzione) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 629 (estorsione)»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629».
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,».
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «318, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione
1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».
1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 322, 322-bis e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, secondo comma, e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale».