1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di pubblicità destinata ai prodotti editoriali ha la finalità di tutelare il principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.
2. La disciplina prevista dalla presente legge mira a garantire l'apertura e la trasparenza del mercato della raccolta della pubblicità destinata ai prodotti editoriali, contribuendo ad assicurare le condizioni per il libero operare dei mezzi di comunicazione e di informazione.
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento che sia destinato alla diffusione presso il pubblico, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso è diffuso.
2. Ai fini della presente legge, non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet all'interno di siti personali o ad uso collettivo che non costituiscono il frutto di un'organizzazione imprenditoriale del lavoro.
1. Per raccolta di pubblicità destinata ai prodotti editoriali si intende:
a) la compravendita di spazi sui mezzi di comunicazione e di informazione per la pubblicazione e la diffusione di messaggi pubblicitari;
b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti e ogni altra prestazione connessa all'acquisto degli spazi pubblicitari di cui alla lettera a).
2. I soggetti che operano nel campo della raccolta della pubblicità destinata ai prodotti editoriali organizzano la propria attività nel rispetto della trasparenza delle pratiche commerciali, della correttezza e della attendibilità delle indagini di rilevazione e dei dati relativi alla lettura, alla diffusione, all'ascolto e alla visione dei prodotti editoriali.
1. Per intermediazione nella raccolta della pubblicità destinata ai prodotti editoriali si intende l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, esercitata per conto di terzi.
2. I soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nella raccolta della pubblicità destinata ai prodotti editoriali possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione e di informazione esclusivamente per conto di un committente e sulla base di un mandato scritto.
3. Il contratto tra il committente e l'intermediario fissa le condizioni della remunerazione del mandatario, le prestazioni offerte e il loro singolo costo.
4. I soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nella raccolta della pubblicità destinata ai prodotti editoriali non
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua indagini di rilevazione sulla lettura, diffusione, ascolto o visione dei prodotti editoriali in violazione degli obblighi di correttezza e attendibilità indicati al comma 2 dell'articolo 3, ovvero effettua tali indagini con modalità non trasparenti o discriminatorie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 400.000.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di pubblicazione e divulgazione intenzionali di dati non veritieri, incompleti o inesatti relativi alla lettura, alla diffusione, all'ascolto o alla visione dei prodotti editoriali.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, dichiara la nullità dei contratti nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 4 e, ove ne ricorrano le condizioni, applica le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.
1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.