PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento del valore e della struttura del Museo nazionale dell'emigrazione italiana).

      1. È riconosciuto l'alto valore culturale ed è resa stabile l'azione di sensibilizzazione svolta dal Museo nazionale dell'emigrazione italiana, di seguito denominato «Museo», avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 2.
      2. La sede espositiva del Museo è fissata in Roma. Per quanto attiene alla specifica localizzazione, è data preferenza ai locali della ex Gipsoteca del complesso monumentale del Vittoriano, piazza Venezia, Roma, attuale sede del Museo, al fine di dare continuità all'originaria progettazione dello stesso complesso espositivo. Laddove si renda indispensabile e necessaria una diversa collocazione, la scelta di quest'ultima deve essere effettuata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 2.
(Funzioni e finalità).

      1. Il Museo, in conformità all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è una struttura permanente del Ministero degli affari esteri, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio dell'emigrazione italiana.
      2. Il Museo, in particolare:

          a) recupera la memoria dell'esperienza migratoria dell'Italia, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne la

 

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tematica, sia sotto il profilo storico, sia sotto l'aspetto sociologico;

          b) consente al visitatore un percorso attraverso le diverse realtà locali e regionali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, anche nella sua evoluzione storica fino all'età contemporanea;

          c) realizza il collegamento in rete dei musei dell'emigrazione esistenti in Italia e all'estero, consentendo ai visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;

          d) elabora studi e ricerche sull'evoluzione dei flussi migratori, delle comunità migranti, dei processi integrativi e delle azioni di cooperazione, di valorizzazione culturale, che interessano l'Italia, sia in uscita che in entrata;

          e) promuove incontri internazionali in Italia e all'estero, di interscambio culturale fra la comunità italiana in Italia e le comunità italiane all'estero, fra le comunità immigrate in Italia e la nostra società di accoglimento, sia ai fini del reciproco interesse culturale ed economico, sia ai fini di una migliore conoscenza dell'Italia da parte dei cittadini italiani emigrati e degli immigrati in Italia.

Art. 3.
(Responsabilità del Museo).

      1. La responsabilità del Museo, in particolare per quanto riguarda la sua localizzazione, è attribuita al Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.
(Comitato scientifico).

      1. È istituito un comitato scientifico presieduto da un Sottosegretario di Stato agli affari esteri designato dal Ministro degli affari esteri e composto da:

          a) il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e le

 

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politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

          b) sette esperti di chiara fama, nominati dal presidente dello stesso comitato, scelti nel numero di tre tra i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale che studiano il fenomeno dell'emigrazione, nel numero di due tra i direttori dei musei dell'emigrazione realizzati a livello locale o regionale e nel numero di due tra professori universitari e studiosi della materia.

      2. Il comitato scientifico formula iniziative e proposte al direttore del Museo di cui all'articolo 2 in merito alle attività scientifiche e didattiche promosse dal Museo e in merito alla raccolta e alla conservazione del materiale documentale presso lo stesso. Il comitato esprime, altresì, proposte e pareri in merito alla ricerca e alla scelta del materiale espositivo.
      3. Il comitato scientifico esprime pareri sui progetti di sviluppo del Museo.
      4. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa del suo presidente.

Art. 5.
(Direttore).

      1. Il direttore del Museo è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato scientifico, di cui all'articolo 4, comma 1, e sovrintende all'organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative.
      2. L'organizzazione e la gestione dei servizi del Museo, ivi compresi gli eventuali oneri da corrispondere ai componenti degli organi consultivi e di gestione, è definita da un accordo di programma, stipulato tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, per l'esercizio ordinario e per il mantenimento della struttura del Museo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.