Art. 60.
(Prove d'esame orali).

      1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, allo scopo di favorire l'uniforme valutazione delle prove di tutti i candidati la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati dei tre distretti nei quali nell'anno precedente, è stata promossa la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale.
      2. Le prove orali consistono:

          a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;

          b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario ed internazionale privato;

          c) nell'illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;

          d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

 

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      3. Dalle domande e dalle risposte deve risutlare che il candidato ha appreso, durante tirocinio, le regole principali, anche pratiche, dell'esercizio professionale.
      4. Il verbale della prova contiene l'indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.
      5. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è tenuto conto della discussione sullo svolgimento della prova scritta e dell'illustrazione e della discussione della massima giurisprudenziale. Sono inoltre assegnati fino a cinque punti per la conoscenza dell'ordinamento forense.
      6. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

          a) per la conoscenza dell'ordinamento forense;

          b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;

          c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo 61.