1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, allo scopo di favorire l'uniforme valutazione delle prove di tutti i candidati la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati dei tre distretti nei quali nell'anno precedente, è stata promossa la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale.
2. Le prove orali consistono:
a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;
b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario ed internazionale privato;
c) nell'illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;
d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
a) per la conoscenza dell'ordinamento forense;
b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;
c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo 61.