Art. 14.
(Norme in materia di accesso alla seconda e alla prima fascia della qualifica dirigenziale).
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Accesso alla seconda e alla prima fascia della qualifica dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nei Ministeri e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione, indetti entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il concorso e il corso-concorso selettivo di formazione per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, danno titolo all'inserimento nella seconda fascia dell'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23, e per gli enti pubblici non economici danno accesso ai relativi ruoli dirigenziali.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di laurea, che hanno compiuto almeno sei anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea o, se in possesso di titolo di studio corrispondente a quelli richiesti per l'ammissione al corso-concorso di cui al comma 3, almeno quattro anni di servizio. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto rispettivamente a cinque anni e a tre anni. Sono, altresì, ammessi, i soggetti in possesso
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della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali e coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno cinque anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea magistrale in giurisprudenza, in scienze dell'economia, in scienze della politica, in scienze delle pubbliche amministrazioni, in scienze economico-aziendali, in scienze statistiche, attuariali e finanziarie o di diploma di laurea equipollente, nonché di dottorato di ricerca ovvero di diploma di specializzazione di durata almeno biennale. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. Possono essere ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica ammmistrazione e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono essere ammessi, altresì, i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le
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quali è richiesto il possesso della laurea. Il corso-concorso è aperto ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea in possesso di formazione universitaria e post-universitaria corrispondente a quella richiesta per i cittadini italiani.
4. Il corso-concorso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di un esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine del semestre i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso-concorso e al semestre di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Agenzia di cui al comma 1.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita, per la parte relativa al corso-concorso, l'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente di seconda fascia disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 45 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale, non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili, dei posti di dirigente di seconda fascia da riservare, nell'ambito di quelli oggetto del concorso per esami, al personale delle amministrazioni che comunicano vacanze nei propri ruoli dirigenziali ai sensi del comma 7;
c) i criteri per la composizione e per la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori del concorso per esami di cui al comma 2, anteriormente al conferimento
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del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dall'Agenzia di cui al comma 1. Tale ciclo può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti od organismi internazionali, istituti o aziende pubblici o privati. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può essere svolto anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. L'Agenzia di cui al comma 1, in relazione ai posti disponibili nella prima fascia dei ruoli dirigenziali in base a quanto previsto dal comma 8, indice entro il 31 dicembre di ciascun anno una selezione riservata ai dirigenti di seconda fascia per il riconoscimento dell'idoneità alla prima fascia, per un numero di posti superiore a quelli disponibili per una percentuale compresa tra il 30 per cento e il 50 per cento. I dirigenti di seconda fascia che superano la selezione hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia dell'albo di cui all'articolo 23. I criteri generali di valutazione e le modalità di svolgimento delle selezioni sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la citata Agenzia.
8. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo comunicano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nelle due fasce dei propri ruoli dei dirigenti.
9. I Ministeri e gli enti pubblici non economici comunicano entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica e agli incarichi dirigenziali conferiti,
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anche ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 8, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 3, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».