Art. 7.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».