Art. 52.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «settemilacinquecento euro»;

          b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquemila euro».

      2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

      «Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

 

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      Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
      L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
      Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

      3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

          b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

      4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
      5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabili la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.

 

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      Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
      Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
      Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello, quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.
      Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
      In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti».

      6. All'articolo 45 del codice di procedura civile, le parole: «alla sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinanza».
      7. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

          b) al quinto comma, le parole: «notificato il ricorso o» sono soppresse;

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento del regolamento d'ufficio».

      8. All'articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o» sono soppresse.
      9. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
      10. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

 

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          b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

      11. All'articolo 88 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».

      12. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

      13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

      14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti contestati in modo generico».
      15. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

      «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

      16. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere

 

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rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».