Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

      1. All'articolo 158 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

      «Il termine della prescrizione dei delitti commessi in danno di un minore inizia a decorrere a partire dal conseguimento della maggiore età di questi».

      2. All'articolo 527 del codice penale, primo comma, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a quattro anni».

      3. All'articolo 572 del codice penale, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici».

      4. All'articolo 600-bis del codice penale, secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».
      5. All'articolo 604 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»

          b) le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «609-quinquies e 609-octies»;

          c) dopo le parole: «ovvero in danno di cittadino italiano» sono inserite le seguenti: «o di persona dimorante in Italia».

 

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      6. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sette a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

          2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

          3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

          4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

          5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella;

          6) nei confronti di persona minore di anni diciotto quando il colpevole ne sia affidatario o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

      La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

      7. L'articolo 609-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 609-quinquies. - (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione fino a cinque anni.
      Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici è punito con la medesima pena prevista dal primo comma.
      Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni diciotto immagini o filmati pedopornografici è punito, salvo che il

 

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fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da due a sei anni».

      8. L'articolo 609-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 609-sexies. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-octies.1, nonché nei casi previsti dagli articoli 609-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa né l'ignoranza delle altre condizioni personali della parte offesa».

      9. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, la persona offesa può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età»;

          b) al quarto comma:

          1) al numero 1), dopo le parole: «gli anni diciotto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in danno di persona affetta da disabilità psichica»;

          2) al numero 2), le parole: «ovvero da altra persona cui il minore è affidato» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altre persone cui la persona offesa dal reato è affidata».

      10. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;

          b) al terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» sono inserite le seguenti: «da un terzo alla metà».

 

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      11. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 609-octies.1. - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque molesta una persona al fine di ottenerne favori di natura sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la pena della reclusione fino a quattro anni.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio:

          1) se il fatto è commesso con violenza o minaccia;

          2) se il fatto è commesso con atti ripetuti;

          3) se il fatto è commesso sul luogo di lavoro da parte di persona che ricopre una posizione di autorità;

          4) se il fatto è commesso in danno di un minore».