Art. 22.

      1. I commi 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale sono abrogati.
      2. Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario e opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
      2. Per il fine di cui al comma 1, l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
      3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla

 

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serenità del testimone, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
      4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato è effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».