Art. 9.
(Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione di contributi e finanziamenti).

      1. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di contributi o finanziamenti di cui all'articolo 7 e delle cause di sospensione di cui all'articolo 8 della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
      2. Nella dichiarazione prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui è a conoscenza.
      3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si

 

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applica l'articolo 43 (L-R) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui all'articolo 7 della presente legge richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.