1. Dopo il titolo IV del libro IX del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 647-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la revisione è ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento;
b) il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.
Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati). - 1. Possono richiedere la revisione ai sensi del presente titolo:
a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
b) il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Quando la richiesta è formulata dal procuratore generale della Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma l possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art. 647-quater. - (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione del processo è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo.
2. La richiesta, a pena di inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.
3. La richiesta presentata dai soggetti di cui all'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Art. 647-quinquies. - (Ammissibilità della richiesta). - 1. Entro un mese dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-ter, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.
2. La Corte dichiara l'inammissibilità della richiesta:
a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;
b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.
3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha proposta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065.
4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta la Corte trasmette gli atti alla corte d'appello del distretto individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 non è ammessa forma alcuna di impugnazione.
Art. 647-sexies. - (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte d'appello entro venti giorni dalla ricezione degli atti dichiara, con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.
2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 del presente articolo la corte d'appello applica, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.
3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.
4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.
5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione
Art. 647-septies. - (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte d'appello emette il decreto di citazione, a norma dell'articolo 601, entro un mese dalla ricezione degli atti.
2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.
3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.
Art. 647-octies. - (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). - 1. Alla revisione del processo si applicano le norme degli articoli 637, 638, 639, 640 e 642».