Art. 13.
(Relazioni e indagini).

      1. I competenti organi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

Pag. 13

predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi a:

          a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale;

          b) morbilità e mortalità materna;

          c) modalità di assistenza al parto;

          d) complicanze in gravidanza;

          e) uso di ossitociti, antispastici, analgesici e anestetici e specificazione delle relative caratteristiche;

          f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno.

      2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:

          a) la popolazione assistita, quali età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario e altri criteri ritenuti utili per la valutazione della qualità delle cure;

          b) i livelli di assistenza neonatale;

          c) i nati pretermine, i nati morti e i malformati.

      3. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che cura la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti.