1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.
a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;
b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperire in via d'urgenza.
Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del medesimo ricorso.
Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice, con proprio decreto, designa un conciliatore, scelto tra quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.
Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data e il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto e il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.
Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione davanti a sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire davanti al conciliatore,