Art. 27.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione).

      1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 410. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

 

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      Il primo comma non si applica:

          a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

          b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperire in via d'urgenza.

      Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del medesimo ricorso.
      Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice, con proprio decreto, designa un conciliatore, scelto tra quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.
      Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data e il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto e il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
      Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.
      Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione davanti a sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire davanti al conciliatore,

 

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ferme restando le decadenze verificatesi.
      Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, deve chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.
      Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato all'attore unitamente alla memoria difensiva a cura del convenuto, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.
      Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412-quater, commi terzo, quarto e quinto».