Art. 8.
(Diritti dei familiari).
1. Lo psichiatra del DSM è tenuto a riferire sullo stato di salute mentale del proprio paziente affetto da disturbi psichici e sulle cure necessarie: al coniuge, ai genitori, ai fratelli o alle sorelle, ai figli maggiori o ai parenti conviventi, agli eventuali conviventi stabili previa autorizzazione
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del giudice tutelare, che si occupano abitualmente dello stesso.
2. Nei casi in cui la convivenza dei familiari con la persona affetta da disturbi psichici comporta rischi per l'incolumità fisica della persona stessa o dei suoi familiari, il DSM, in collaborazione con i servizi sociali del comune di residenza del malato, si attiva al fine di trovare una soluzione abitativa idonea alle esigenze della persona stessa.