Art. 4.
(Attività dei sommozzatori).
1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio presso il cui registro sono iscritti ai sensi dell'articolo 5, anche al di fuori di esso.
3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.
5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione
Pag. 6
subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria per garantire un intervento di emergenza.
6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
7. Qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui al comma 6 deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.
8. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, preparatorie delle immersioni, relative alla sicurezza sul lavoro.
9. Il supervisore o il capocantiere preposto alla sicurezza ai sensi del comma 8 autorizza le immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato al fine di intervenire in caso di emergenza.
10. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto alla sicurezza ai sensi del medesimo comma 8.
11. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai
Pag. 7
regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
12. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.
13. Nei casi in cui le operazioni in immersione prevedano attività concomitanti, simili o diverse tra loro, ma che si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo o a distanza inferiore a 100 metri le une dalle altre, deve essere previsto un coordinamento di tali attività allo scopo di evitare interferenze e incidenti. Il coordinamento è obbligatorio anche nei casi in cui opera, nello stesso sito o nelle vicinanze, personale sommozzatore appartenente a organizzazioni, aziende e imprese diverse. Il responsabile del coordinamento è designato di comune accordo tra i soggetti operanti oppure è indicato dal committente dei lavori.
14. La figura del responsabile del coordinamento di cui al comma 13 deve essere prevista anche nei casi di concomitanza con attività di mezzi subacquei telecomandati.
15. In ogni caso, ancorché coordinate, le operazioni in immersione devono svolgersi prevedendo la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori.
16. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
17. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni previste ai sensi del comma 16, ferma restando la facoltà dall'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
Pag. 8