Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 52 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 52-bis. - (Ricusazione). - 1. Il magistrato del pubblico ministero può essere ricusato dalle parti in ogni stato e grado del procedimento nei casi previsti dall'articolo 37.
      2. Il magistrato del pubblico ministero deve limitarsi al compimento degli atti urgenti e non può svolgere attività di

 

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indagine né emettere provvedimenti o avanzare richieste fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o che rigetta la ricusazione.

      Art. 52-ter. - (Termini e forme della ricusazione). - 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta in ogni stato e grado del procedimento entro quindici giorni da quando la causa è sorta o è divenuta nota.
      2. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, insieme ai documenti, presso la cancelleria del magistrato del pubblico ministero competente a decidere. Copia della dichiarazione è comunicata al magistrato del pubblico ministero ricusato. Si applica la disposizione del comma 4 dell'articolo 38.

      Art. 52-quater. - (Competenza a decidere sulla ricusazione). - 1. Sulla ricusazione del procuratore della Repubblica o del procuratore generale presso la corte di appello ovvero di un magistrato dei loro uffici decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione; sulla ricusazione di un magistrato della procura generale presso la Corte di cassazione decide il Presidente della medesima Corte.
      2. Non è ammessa la ricusazione dei magistrati chiamati a decidere sulla ricusazione.

      Art. 52-quinquies. - (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione). - 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 52-ter ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, senza ritardo ne viene dichiarata l'inammissibilità con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso in cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.
      2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la decisione

 

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è adottata dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
      3. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 è comunicata al magistrato del pubblico ministero ricusato ed è notificata alle parti private.
      4. Con l'ordinanza che accoglie la dichiarazione di ricusazione il magistrato del pubblico ministero è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Quando viene accolta la dichiarazione di ricusazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale o del procuratore generale presso la corte di appello, è designato alla sostituzione un altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio egualmente competente, determinato a norma dell'articolo 11.
      5. L'ordinanza che accoglie la dichiarazione di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal magistrato del pubblico ministero ricusato perdono efficacia.

      Art. 52-sexies. - (Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione). - 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o che rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 3.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale».