1. Dopo l'articolo 52 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 52-bis. - (Ricusazione). - 1. Il magistrato del pubblico ministero può essere ricusato dalle parti in ogni stato e grado del procedimento nei casi previsti dall'articolo 37.
2. Il magistrato del pubblico ministero deve limitarsi al compimento degli atti urgenti e non può svolgere attività di
Art. 52-ter. - (Termini e forme della ricusazione). - 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta in ogni stato e grado del procedimento entro quindici giorni da quando la causa è sorta o è divenuta nota.
2. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, insieme ai documenti, presso la cancelleria del magistrato del pubblico ministero competente a decidere. Copia della dichiarazione è comunicata al magistrato del pubblico ministero ricusato. Si applica la disposizione del comma 4 dell'articolo 38.
Art. 52-quater. - (Competenza a decidere sulla ricusazione). - 1. Sulla ricusazione del procuratore della Repubblica o del procuratore generale presso la corte di appello ovvero di un magistrato dei loro uffici decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione; sulla ricusazione di un magistrato della procura generale presso la Corte di cassazione decide il Presidente della medesima Corte.
2. Non è ammessa la ricusazione dei magistrati chiamati a decidere sulla ricusazione.
Art. 52-quinquies. - (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione). - 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 52-ter ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, senza ritardo ne viene dichiarata l'inammissibilità con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso in cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la decisione
Art. 52-sexies. - (Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione). - 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o che rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 3.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale».