Art. 3.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere al

 

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consumo biocarburanti e biocarburanti di origine agricola derivanti dal lavoro di consorzi o di società consortili, di cui all'articolo 2, comma 4, in misura pari al 2 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno.
      2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 1 del presente articolo, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una certificazione, vistata e approvata dal Consiglio di ricerca sui biocarburanti e sulle biomasse di cui all'articolo 6, contenente i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti e di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso.
      3. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tonnellata equivalente di petrolio (TEP) di biocarburante e di biocarburante di origine agricola non immesso al consumo. In caso di mancata trasmissione della certificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.
      4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di cui al comma 5.
      5. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili, finalizzato a finanziare specifici programmi volti alla promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti, anche di origine agricola, nonché per garantire ai soggetti che stipulano i contratti di programma di sviluppo agroenergetico di cui all'articolo 2
 

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i finanziamenti necessari per l'acquisizione di quote o di azioni delle imprese produttrici di biocombustibili o di miscele. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al Fondo.